Cassazione Penale, Sentenza n. 34568/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato, amministratore della società Agririce Italia s.r.l., dichiarata fallita il 10 dicembre 2020, era stato condannato in primo grado all’esito di giudizio abbreviato e la Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Gli si contestava di avere prelevato, negli anni 2019 e 2020, mentre la società versava in stato di dissesto, complessivi 184.740 euro a titolo di rimborso di finanziamenti soci; l’importo era stato ridotto rispetto ai 213.000 euro originariamente contestati. Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della bancarotta riparata. Ha dedotto che il partitario indicava versamenti in favore della società per 302.638 euro nel 2019-2020, superiori di oltre 116.000 euro ai prelievi, oltre a precedenti versamenti in conto capitale. Ha censurato sia l’affermazione, ritenuta priva di adeguato supporto probatorio, che i successivi versamenti fossero finanziati con le somme prelevate, sia la considerazione che i versamenti avrebbero creato in suo favore un corrispondente credito, sostenendo che i prelievi rimborsavano un debito sociale e che i successivi apporti in conto capitale erano di importo maggiore. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Ha rilevato che le decisioni di merito non avevano ricostruito i versamenti precedentemente effettuati dal socio-amministratore, la loro natura (mutuo o apporto al patrimonio sociale) e, di conseguenza, la qualificazione dei prelievi come bancarotta fraudolenta patrimoniale oppure preferenziale. La motivazione di appello non indicava inoltre gli elementi probatori a sostegno dell’assunto che i successivi conferimenti fossero finanziati con le somme prelevate e non affrontava adeguatamente la deduzione difensiva relativa al maggiore ammontare dei versamenti. Il giudice di rinvio dovrà stabilire la natura dei versamenti originari e ricostruire modalità, caratteri, entità e provenienza dei versamenti successivi, verificando se vi siano stati un’effettiva e integrale ricostituzione del patrimonio prima del fallimento e una precisa corrispondenza tra gli atti distrattivi e i pagamenti. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla responsabilità o sulla configurabilità della bancarotta riparata.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
Il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti a un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.
La qualificazione del prelievo dipende dalla natura del versamento restituito: la restituzione di un apporto in conto capitale può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, mentre il rimborso di un finanziamento soci a titolo di mutuo può integrare bancarotta preferenziale.
Massime di principio
- Per distinguere la bancarotta fraudolenta patrimoniale dalla bancarotta preferenziale in caso di restituzioni ai soci, occorre accertare se le somme originarie siano state versate a titolo di apporto in conto capitale o di mutuo. Tale accertamento richiede la ricostruzione della volontà delle parti, considerando in via principale la concreta attuazione del rapporto, le finalità pratiche e gli interessi sottesi; la contabilizzazione in bilancio rileva in via subordinata, in particolare se manca una chiara manifestazione negoziale.
- La bancarotta riparata, in quanto collegata all’assenza di un pericolo concreto e attuale per la garanzia patrimoniale dei creditori sino alla dichiarazione di fallimento, richiede una reintegrazione effettiva e integrale del patrimonio sociale prima dell’apertura della procedura; non basta una restituzione meramente formale o contabile.
- Restituzioni parziali, compensative o sostitutive non escludono la bancarotta riparata se non ricostituiscono integralmente il patrimonio e non eliminano il pericolo per la massa dei creditori. I versamenti effettuati ad altro titolo non sono sufficienti se non sono direttamente e puntualmente correlabili agli atti distrattivi.
- Non vi è effettiva reintegrazione quando la provvista utilizzata per coprire una posizione debitoria proviene dal medesimo patrimonio già depauperato: l’estinzione solo apparente del debito non ripristina la garanzia patrimoniale dei creditori.
- La valutazione della bancarotta riparata deve considerare unitariamente le operazioni funzionalmente collegate e non isolare singoli segmenti. L’amministratore autore della distrazione, e chi abbia concorso con lui, deve provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti invocati come riparatori e gli atti distrattivi precedenti.
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