Cassazione Civile, Sentenza n. 24370/2020 del 03/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al non determinato
La controversia
Valutazione di una richiesta di oscuramento/ rimozione o deindicizzazione di contenuti online. Tipicamente la questione riguarda la compatibilità del contenuto con diritti del richiedente (privacy, reputazione, diritto all'oblio, diritti d'autore) e l'eventuale interesse pubblico o diritto di cronaca della diffusione. In fase di valutazione si esaminano: natura del contenuto, veridicità, rilevanza temporale, impatto sui diritti fondamentali, prova documentale fornita dal ricorrente e applicabilità delle policy del provider o delle norme di legge.
La decisione
Non determinabile sulla base del solo input. In generale la decisione può essere: accoglimento (oscuramento o rimozione totale), accoglimento parziale (oscuramento selettivo, deindicizzazione, oscuramento per determinate giurisdizioni), o rigetto. La scelta dipende da: esistenza di prove che giustifichino la violazione di diritti, prevalenza dell'interesse pubblico/informazione, proporzionalità della misura (si preferiscono misure meno intrusive), obblighi del provider (es. notifica e contraddittorio) e normative applicabili. Spesso i provider richiedono documentazione e, se non sussistono i presupposti legali, rifiutano l'oscuramento; il ricorrente può poi impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria o all'autorità garante della protezione dei dati.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") può giustificare l'oscuramento o la rimozione di dati personali quando non sussiste più la necessità del trattamento; va però bilanciato con il diritto all'informazione, l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e con eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge
D.lgs. 22 aprile 2003, n. 70 (recepimento Direttiva e‑commerce)
I provider che svolgono attività di hosting non sono responsabili dei contenuti di terzi salvo che, avendo effettiva conoscenza della loro illiceità, non provvedano prontamente a rimuoverli o a disabilitarne l'accesso; la notifica e il contraddittorio sono rilevanti
Legge 22 aprile 1941, n. 633 (diritti d'autore)
Le violazioni del diritto d'autore possono giustificare rimozione o oscuramento immediato del materiale protetto; il titolare deve dimostrare la titolarità e l'illecito
Codice Civile
La pubblicazione di contenuti lesivi della reputazione può dar luogo a responsabilità extracontrattuale e obbligo di risarcimento, elemento che influisce sulla valutazione della necessità dell'oscuramento
Costituzione della Repubblica Italiana
Il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero e di informazione deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali (privacy, reputazione), condizionando la valutazione sulla proporzionalità dell'intervento di oscuramento
Massime di principio
- Verificare sempre la natura giuridica del motivo di richiesta (privacy, diffamazione, copyright, sicurezza pubblica) prima di decidere l'oscuramento
- Bilanciare il diritto all'oblio e la tutela della reputazione con il diritto all'informazione e all'interesse pubblico: la prevalenza dell'interesse pubblico può escludere l'oscuramento
- Preferire misure proporzionate e meno intrusive (deindicizzazione, oscuramento limitato territorialmente o temporaneamente) prima della rimozione totale
- Raccogliere e valutare prove documentali fornite dal richiedente; l'onere della prova varia a seconda della fattispecie
- I provider devono seguire procedure chiare: valutazione interna, richiesta di chiarimenti, notifica alle controparti e motivazione del rifiuto se non si procede all'oscuramento
- In presenza di dubbio su liceità o rilevanza pubblica, indicare al richiedente la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria o all'autorità garante competente
- Tempi rapidi di valutazione sono importanti per ridurre danni, ma non devono compromettere un'analisi documentata e proporzionata
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