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Sentenza

Sentenza del 30/04/2019 n. 11412 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'ISI dovuta per l'anno 2004, pari a 148.408,68 euro. Ha sostenuto di aver già versato somme per gli anni 2001 e 2002 e di poterle utilizzare in compensazione con quanto dovuto per il 2004, nonostante il D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14-bis, come modificato dal D.L. n. 39 del 2003, stabilisse che per le annualità precedenti non fosse dovuto alcunché e che non si potesse ottenere il rimborso delle somme già versate. In subordine, ha dedotto l'illegittimità costituzionale della norma, lamentando una duplicazione dell'imposizione e una disparità tra contribuenti diligenti e negligenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che le somme versate per gli anni 2001 e 2002 non potevano essere portate in compensazione, poiché la norma escludeva il loro rimborso e, di conseguenza, non configurava un credito certo, liquido ed esigibile della contribuente. La disposizione è stata interpretata come una sanatoria settoriale e parziale, che abbandonava la pretesa fiscale per determinate annualità senza restituire quanto già incassato dall'erario. È stata inoltre dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché non vi era una doppia imposizione: gli anni 2001 e 2002 erano già stati pagati e l'importo richiesto riguardava una diversa annualità. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 7.000 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori, rimborso forfetario e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14-bis

    Nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo.

    La norma introduce una sanatoria parziale e settoriale per alcune annualità, ma non riconosce il rimborso delle somme già versate. L'assenza del diritto al rimborso impedisce anche di utilizzare tali somme in compensazione, perché non esiste un credito esigibile verso l'erario.

  • D.L. n. 39 del 2003

    Ha modificato la disciplina dell'ISI sui videogiochi, prevedendo il regime agevolativo e di sanatoria richiamato dall'art. 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972.

  • Art. 53 della Costituzione

    La Corte ha escluso la violazione del principio di capacità contributiva, poiché non vi era una duplicazione dell'imposta: i versamenti precedenti riguardavano gli anni 2001 e 2002, mentre la pretesa concerneva l'anno 2004.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale esclude espressamente il rimborso di somme già versate, quelle somme normalmente non possono essere trasformate in un credito compensabile: senza rimborso non sussiste un credito certo, liquido ed esigibile.
  • Le sanatorie fiscali sono di stretta interpretazione: producono solo gli effetti previsti dalla legge e non consentono di estendere il beneficio, per analogia, al rimborso o alla compensazione di somme già incassate.
  • Il pagamento di imposte riferite ad annualità diverse non costituisce automaticamente una doppia imposizione; occorre verificare se la stessa imposta sia stata richiesta due volte per il medesimo presupposto e periodo.
  • Le differenze di trattamento tra contribuenti derivanti da una sanatoria non sono necessariamente incostituzionali, se la disciplina è temporanea, settoriale e giustificata da una scelta legislativa rientrante nella discrezionalità del legislatore.
  • Prima di chiedere la compensazione di somme versate in passato, è necessario verificare non solo l'esistenza materiale del pagamento, ma anche la presenza di un valido diritto alla restituzione o al riconoscimento del credito.

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