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Sentenza

Sentenza n. 445/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza - del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Locri, Sez. Lavoro n. 1126/2024 del 15/10/2024;

Giustizia amministrativa202500379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, limitatamente al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, decorrenti dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha accreditato il voucher in data 12 gennaio 2026, sicché la ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta esecuzione del giudicato quanto al beneficio principale, insistendo tuttavia per la decisione in ragione del mancato pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria. Il giudicato era stato notificato il 5 febbraio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all’obbligo di attribuire il beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, poiché il voucher era stato accreditato nel corso del giudizio. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza nella parte relativa agli accessori, rilevando che la documentazione e le difese dell’amministrazione non provavano il pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria prevista dal giudicato, da calcolare dalla data del diritto all’accredito fino al 12 gennaio 2026, data della concreta attribuzione. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza parziale del Ministero e ordinato il pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, con considerazione della soccombenza in parte virtuale quanto al beneficio già accreditato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice verifica l’integrale esecuzione del giudicato e impartisce gli ordini necessari.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il potere del giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione piena e integrale del giudicato e di adottare misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, riconosciuto nel giudicato per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Impone, secondo il giudicato da eseguire, il pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrente dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha constatato il decorso prima di procedere in ottemperanza.

Massime di principio

  • L’esecuzione parziale del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta nel corso del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte effettivamente adempiuta, ma non impedisce la prosecuzione del giudizio per gli obblighi accessori o ulteriori rimasti ineseguiti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale riconosce il diritto a interessi o rivalutazione monetaria fino alla concreta attribuzione della prestazione principale, l’accredito della prestazione senza il pagamento dei relativi accessori integra un’inottemperanza parziale.
  • L’amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza della prova del pagamento degli accessori espressamente previsti dal titolo, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con decorrenza dell’intervento sostitutivo subordinata all’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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