Cassazione Civile, Ordinanza n. 19822/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta per ottenere la restituzione di somme di denaro asseritamente trasferite nel contesto di rapporti intercorsi tra le parti. In primo grado la domanda è stata respinta, ma in appello la domanda è stata accolta parzialmente con condanna del convenuto al pagamento di euro 10.000 oltre interessi, ritenendo la corte territoriale che la pretesa restitutoria potesse essere qualificata, anche in ragione del suo tenore ampio e generico, come azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il ricorrente ha impugnato la decisione con sette motivi: (1) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la corte d’appello deciso sulla base di una domanda ex art. 2041 c.c. asseritamente proposta solo in appello; (2) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.; (3) violazione dell’art. 2041 c.c. per mancanza dei presupposti dell’azione, anche in ragione della sua natura sussidiaria; (4) omesso esame di una e-mail del 23 febbraio 2012 che, secondo il ricorrente, costituiva confessione dell’avvenuto sostenimento di spese da parte sua e ridimensionava la pretesa avversaria; (5) omesso esame dell’errore nella data dell’ordinanza di esibizione e del contenuto della risposta della banca, che non avrebbe provato l’incasso dell’assegno da euro 10.000; (6) omesso esame delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale, dalle quali non emergerebbe la prova dell’incasso; (7) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, sostenendo che la soccombenza andasse valutata globalmente e non solo parzialmente. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per radicale difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., rilevando che il ricorso non ricostruiva adeguatamente il contenuto degli atti e del processo di merito. In via meramente ad abundantiam ha inoltre osservato che i motivi, per quanto percepibili, sarebbero comunque infondati o non decisivi: la corte d’appello aveva compiuto una qualificazione giuridica della domanda compatibile con il suo tenore, aveva illustrato i presupposti dell’azione ex art. 2041 c.c., la e-mail era stata esaminata, i motivi fondati sui documenti e sulle dichiarazioni erano inammissibili o carenti di autosufficienza e il motivo sulle spese non coglieva nel segno. Il ricorso è quindi stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse radicalmente carente sul piano dell’autosufficienza, perché non esponeva in modo sufficiente il contenuto degli atti introduttivi, delle prove, del gravame e delle difese di merito, impedendo alla Corte di comprendere compiutamente la vicenda senza ricorrere ad altre fonti. In via aggiuntiva ha rilevato che, anche a voler valutare i singoli motivi, questi non avrebbero meritato accoglimento: la corte territoriale aveva legittimamente qualificato la domanda restitutoria come azione ex art. 2041 c.c. in base al suo tenore; non vi era ultrapetizione; i presunti omessi esami non erano decisivi o risultavano già considerati; i motivi su banca e interrogatorio formale erano comunque deficitari sul piano processuale; il motivo sulle spese non era autonomamente fondato. Il ricorrente è stato quindi condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
non è consentita in appello la proposizione di una domanda nuova; la corte ha ritenuto, però, che nel caso concreto la domanda potesse essere letta come già ricompresa nella formulazione originaria, mentre la Cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità del ricorso
art. 112 c.p.c.
il ricorrente denunciava ultrapetizione; la Corte ha escluso che il motivo potesse superare il vaglio di ammissibilità e, ad abundantiam, ha ritenuto che la qualificazione giuridica della domanda non integrasse vizio di ultrapetizione
art. 2041 c.c.
l’azione di arricchimento senza causa è stata richiamata dalla corte d’appello come possibile qualificazione della pretesa restitutoria, in presenza di un’ampia negazione della giustificazione del trattenimento delle somme da parte del convenuto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha osservato, in via ad abundantiam, che i fatti indicati non erano comunque decisivi o non erano stati davvero trascurati
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte una cognizione autonoma della controversia; la sua mancanza comporta inammissibilità
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, che però è stato reputato privo di fondamento
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, che però è stato reputato privo di fondamento
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità
art. 6 CEDU
richiamato solo nel contesto della giurisprudenza europea sull’autosufficienza del ricorso, senza incidere sul decisum
art. 281 sexies c.p.c.
indicato come modalità di pronuncia della sentenza d’appello
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, completa e autosufficiente dei fatti di causa e del percorso processuale; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità, perché impedisce al giudice di legittimità di comprendere la controversia senza consultare altri atti.
- La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice sulla base del suo contenuto sostanziale e del tenore complessivo degli atti introduttivi; una domanda formalmente restitutoria può essere ricondotta all’azione di arricchimento senza causa se la parte abbia contestato in modo ampio l’esistenza di qualsiasi giustificazione al trattenimento delle somme.
- La deduzione di ultrapetizione non può fondarsi sulla sola diversa qualificazione giuridica del medesimo petitum sostanziale, quando il giudice si sia limitato a sussumere la pretesa in una diversa norma senza alterarne il nucleo fattuale.
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato su omesso esame di fatti o documenti deve indicare un fatto realmente decisivo e specificamente trascurato; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Le censure sui criteri di liquidazione delle spese devono confrontarsi con la soccombenza complessiva e con la motivazione del giudice di merito; non ogni soccombenza parziale impone una diversa regolazione delle spese.
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