Cassazione Penale, Sentenza n. 20551/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca disposta dalla sentenza di merito per violazione degli artt. 8 e 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che, in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), l'entità dei beni confiscabili deve essere rapportata al "prezzo del reato" (l'eventuale compenso percepito dall'emittente per l'emissione delle fatture), e non al risparmio d'imposta conseguito dai terzi beneficiari; inoltre ha denunciato l'assenza in atti di elementi probatori sull'eventuale compenso percepito e sull'entità dell'imposta evasa in relazione al reato di occultamento/distruzione di documenti contabili (art. 10), essendo stata resa impossibile la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha affermato il principio giurisprudenziale secondo cui, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), la confisca diretta o per equivalente non può essere parametrata al profitto conseguito dai terzi utilizzatori delle fatture (cioè al risparmio d'imposta), ma deve essere limitata al prezzo del reato, ossia all'eventuale compenso o utilità percepita dall'emittente. Ha inoltre rilevato che il reato di cui all'art. 10 è stato considerato dai giudici di merito strumentale rispetto all'emissione di fatture inesistenti e non idoneo a fondare un autonomo profitto confiscabile. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alla confisca e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per accertare l'eventuale compenso o altra utilità percepita dall'imputato e, in base a ciò, rideterminare l'entità della confisca ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Disciplina il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Cassazione interpreta che, per questo reato, la confisca deve essere rapportata al "prezzo del reato" (compenso percepito dall'emittente) e non al profitto/risparmio d'imposta conseguito dai terzi utilizzatori.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Riguarda l'occultamento e la distruzione di documentazione fiscale e contabile. Nel caso concreto i giudici di merito lo hanno ritenuto strumentale rispetto all'emissione di fatture inesistenti e non fonte di autonomo profitto confiscabile.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
Prevede la confisca diretta o per equivalente del prezzo o del profitto del reato. La Corte indica che, ai fini dell'art. 12-bis, per il reato di cui all'art. 8 va preso come parametro il compenso percepito dall'emittente e non il risparmio d'imposta dei terzi.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 9
Introduce un regime derogatorio che esclude il concorso reciproco tra l'emittente delle fatture inesistenti e il loro utilizzatore; ciò impedisce l'applicazione del principio solidaristico per attribuire all'emittente il profitto del terzo utilizzatore.
Massime di principio
- Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), la confisca deve essere parametrata al "prezzo del reato" (compenso o utilità percepita dall'emittente), non al risparmio d'imposta conseguito dai terzi beneficiari.
- Quando il regime speciale previsto dall'art. 9 esclude il concorso tra emittente e utilizzatore, non è possibile applicare il principio di solidarietà per trasferire il profitto del terzo all'emittente ai fini della confisca.
- Se il reato di occultamento/distruzione di documenti (art. 10) è strumentale rispetto all'emissione di fatture inesistenti, non si deve riconoscere automaticamente un autonomo profitto confiscabile per tale fattispecie, salvo prova contraria.
- Per disporre una confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis è necessario che emerga in modo concreto e provato l'ammontare del prezzo o del profitto riferibile all'imputato; l'assenza di elementi probatori sulla compensazione ricevuta impedisce una confisca basata sul risparmio d'imposta altrui.
- In presenza di errore nella quantificazione della confisca la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla confisca e rinviare per un nuovo accertamento, affinché la Corte territoriale determini l'eventuale compenso percepito e ricalcoli l'entità della confisca secondo i principi indicati.
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