Sentenza n. 332/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: con il ricorso introduttivo: - della nota della Regione Sardegna Direzione Generale dell''''Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali – Prot. n. 27193 del 10/09/2024 avente ad oggetto “’Impianto integrato agrivoltaico collegato alla RTN in Comune di Ittireddu potenza nominale 21,14 MW. Comuni di Ittireddu e Nughedu San Nicolò’. Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. R. n. 27/V/24. Comunicazione sospensione”; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente, prot. D.G.A. n. 26528 del 3 settembre 2024 della quale la ricorrente non ha ricevuto copia, né ha potuto recuperarla non risultando pubblicata; - del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché dei relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto; con i motivi aggiunti del 25 marzo 2025: - del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché dei relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna, prot. D.G.A. n. 5285 del 18 febbraio 2025: “Impianto integrato agrivoltaico collegato alla RTN in Comune di Ittireddu potenza nominale 21,14 MW. Comuni di Ittireddu e Nughedu San Nicolò”. Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. R. n. 27/V/24. Comunicazione improcedibilità”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto; nonché per la condanna: - della Regione Sardegna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dall’Ecc.mo TAR adito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di sospensione e successiva improcedibilità del procedimento di screening VIA relativo a un impianto agrivoltaico, adottati sulla base delle leggi regionali sarde n. 5/2024 e n. 20/2024, nonché il d.m. 21 giugno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA di un impianto agrivoltaico e delle opere di connessione da realizzare in diversi comuni sardi. In un primo momento la Regione aveva sospeso il procedimento applicando la l.r. Sardegna n. 5/2024, che prevedeva una moratoria generalizzata di 18 mesi per gli impianti da fonti rinnovabili. Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disciplina, la Regione aveva riavviato il procedimento e successivamente dichiarato improcedibile la proposta sulla base della l.r. Sardegna n. 20/2024, ritenendo le aree non idonee per la presenza di beni culturali e paesaggistici, aree agricole, elementi di interesse storico-culturale e siti UNESCO. Con il ricorso introduttivo la società aveva dedotto l’illegittimità unionale e costituzionale della disciplina applicata e degli atti di sospensione. Con motivi aggiunti ha censurato la l.r. n. 20/2024 e gli atti regionali conclusivi, sostenendo che l’individuazione legislativa delle aree non idonee non potesse tradursi in un divieto assoluto e automatico di realizzazione degli impianti e che la Regione dovesse procedere a una valutazione concreta del singolo progetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Gli atti di sospensione fondati sulla l.r. n. 5/2024 erano infatti stati superati dai successivi provvedimenti adottati sulla base della l.r. n. 20/2024 e la precedente legge regionale era stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con effetti retroattivi. Ha invece accolto i motivi aggiunti, ritenendo assorbente la censura relativa all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024, disposizione posta a fondamento degli atti impugnati. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, secondo cui l’individuazione regionale delle aree non idonee non può comportare un divieto assoluto e aprioristico di installazione degli impianti FER. Gli uffici regionali devono esaminare il progetto caso per caso, verificandone in concreto la compatibilità con il regime urbanistico, paesaggistico, idrogeologico e con le altre caratteristiche dell’area, anche quando questa sia classificata come non idonea. Sono stati quindi annullati gli atti impugnati con i motivi aggiunti ed è stato imposto alla Regione di riavviare il procedimento e concluderlo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della controversia e per i mutamenti normativi e giurisprudenziali sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee [...] Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale [...] è in corso [...]
La disposizione, nella parte in cui introduce un divieto assoluto e automatico di realizzazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee e lo applica anche ai procedimenti in corso, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima e non può fondare il rigetto automatico di un progetto.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
La disciplina regionale è stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali, in relazione ai principi unionale e statale di massima diffusione delle energie rinnovabili e alla disciplina statale sulle aree idonee.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
Il potere regionale di individuare le aree idonee comprende anche la possibilità di individuare aree non idonee, ma l’inidoneità non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico; occorre una valutazione concreta del progetto.
artt. 1, comma 2, 2 e 7 d.m. 21 giugno 2024
Le disposizioni ministeriali sono richiamate quali parametri interposti della disciplina statale e unionale che la legge regionale deve rispettare nell’individuazione delle aree idonee e non idonee.
artt. 3 e 4, lett. e), Statuto speciale della Regione Sardegna
Sono richiamati quali ulteriori parametri statutari interposti rispetto ai quali la disciplina regionale sulle aree non idonee è stata giudicata illegittima.
direttiva 2023/2413/UE
Esprime il principio di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, incompatibile con divieti regionali assoluti e aprioristici non giustificati da specifiche esigenze di tutela.
art. 31 c.p.a.
Il giudice ha ordinato alla Regione di riavviare e concludere il procedimento entro un termine determinato, quale conseguenza dell’annullamento degli atti regionali.
Massime di principio
- La qualificazione legislativa di un’area come non idonea all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non può tradursi, di per sé, in un divieto assoluto, automatico e aprioristico di realizzazione del progetto.
- La Regione può individuare aree non idonee per gli impianti FER, ma deve rispettare i principi fondamentali statali e unionali di massima diffusione delle energie rinnovabili e non può utilizzare tale classificazione per impedire in via generalizzata ogni valutazione amministrativa.
- Anche nelle aree qualificate come non idonee, l’amministrazione deve esaminare il singolo progetto mediante una valutazione concreta della compatibilità dell’impianto con i profili urbanistici, paesaggistici, idrogeologici, culturali e ambientali dell’area.
- Quando un provvedimento di sospensione del procedimento è superato da un successivo provvedimento definitivo e la disciplina legislativa su cui si fondava è dichiarata incostituzionale, l’impugnazione del provvedimento sospensivo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’annullamento degli atti regionali che hanno illegittimamente dichiarato improcedibile un progetto FER impone all’amministrazione di riavviare il procedimento e di concluderlo entro il termine fissato dal giudice, senza che ciò comporti l’obbligo di rilasciare l’autorizzazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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