Cassazione Penale, Sentenza n. 32685/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in sede di rinvio, aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Forlì (pena: 6 mesi di reclusione e 200,00 euro di multa) per furto aggravato commesso il 13/07/2019. I motivi di cassazione denunciavano vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge (in particolare mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e violazioni degli artt. 511 e 546 c.p.p.). Successivamente la difesa ha depositato il verbale con cui la persona offesa, Fu Fenglou, ha rimesso la querela (verbale del 29/08/2025), rimessione accettata dalla ricorrente; sulla base di ciò la ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p., avendo la remissione di querela, intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso e regolarmente accettata, determinato l'estinzione del reato. La Corte ha precisato che, in presenza di una causa di estinzione, i vizi di motivazione sono irrilevanti in sede di legittimità perché il giudice del rinvio avrebbe dovuto comunque dichiarare immediatamente la causa estintiva. Ha inoltre disposto che le spese del procedimento siano poste a carico della querelata ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La ricorrente richiamava questo articolo per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte ha però ritenuto la questione irrilevante alla stregua dell'estinzione del reato per remissione di querela.
art. 511 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme del procedimento impugnatorio; eventuali presunte violazioni processuali richiamate dalla ricorrente sono risultate irrilevanti alla luce dell'estinzione del reato.
art. 546 cod. proc. pen.
Indicata tra le norme cui la ricorrente faceva riferimento per profili di violazione di legge; la Corte ha comunque ritenuto che la causa estintiva prevale e rende non determinanti tali censure.
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa per chiedere l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; la Corte ha accolto la richiesta e annullato senza rinvio.
art. 152 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la remissione della querela da parte della persona offesa, accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Sulla base di questa norma la Corte ha imputato le spese del procedimento alla querelata, nonostante l'annullamento per estinzione del reato.
Massime di principio
- La remissione di querela effettuata dalla persona offesa e accettata dal querelato, se intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato e impone alla Corte di Cassazione di dichiararla e di annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- Quando sussiste una causa di estinzione del reato, i vizi di motivazione o le questioni sostanziali sollevate in cassazione diventano irrilevanti e non devono essere esaminate dalla Corte di legittimità.
- L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili connesse al reato estinto.
- La remissione deve essere documentata e tempestiva rispetto ai termini processuali rilevanti (in particolare rispetto al termine per proporre il ricorso in cassazione) e richiede l'accettazione del querelato per produrre i suoi effetti estintivi.
- Nonostante l'annullamento per estinzione del reato, il giudice di legittimità può porre le spese del procedimento a carico della parte che ha promosso il ricorso, ai sensi della normativa processuale applicabile.
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