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Sentenza

Sentenza del 31/03/2016 n. 1643 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Dichiarazione integrativa in sede contenziosa - .Ammissibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento IRPEF relativa all'anno d'imposta 2006, sostenendo di avere erroneamente indicato compensi per 124.652,00 euro invece di 101.848,81 euro. L'errore derivava dall'inclusione, nella dichiarazione relativa al 2006, degli importi di quattro fatture (nn. 28, 29, 30 e 32) i cui pagamenti erano avvenuti nel 2007 e che erano stati nuovamente dichiarati per tale annualità, determinando una duplicazione dei compensi e delle relative ritenute. Dopo la notifica della cartella, il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa per correggere i dati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza della CTP di Roma e annullato la cartella di pagamento. Ha ritenuto ammissibile la correzione della dichiarazione anche durante il contenzioso e oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, poiché l'errore aveva determinato un'imposizione superiore a quella effettivamente dovuta. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate, anche perché la dichiarazione integrativa era stata presentata soltanto dopo la notifica della cartella.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa non impedisce al contribuente di far valere, in sede contenziosa, errori dichiarativi che abbiano comportato un'imposizione maggiore rispetto a quella dovuta per legge.

  • Art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    La cartella era stata emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione, relativo principalmente alla documentazione degli oneri deducibili e delle ritenute d'acconto.

  • Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La sentenza di primo grado aveva ricondotto l'emissione della cartella a un controllo automatizzato della dichiarazione.

  • Art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    La riproposizione in appello delle argomentazioni già formulate in primo grado può soddisfare l'onere di specificità dei motivi, quando esprime il dissenso del contribuente rispetto alla decisione impugnata.

  • Art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    La possibilità di correggere la dichiarazione non è limitata alla procedura di rimborso prevista da tale norma, ma può essere esercitata anche per contestare una maggiore pretesa tributaria in giudizio.

  • Art. 53, comma 1, Costituzione

    Il principio della capacità contributiva impedisce che un contribuente sia assoggettato a un prelievo superiore a quello effettivamente dovuto in base alla legge.

  • Art. 97, comma 1, Costituzione

    Il principio di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa è incompatibile con la conservazione di una pretesa tributaria fondata su un errore dichiarativo comprovato.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi è considerata una dichiarazione di scienza e giudizio, non un atto negoziale irrevocabile: può quindi essere corretta quando contiene errori di fatto o di diritto.
  • Il contribuente può far valere l'errore dichiarativo anche dopo la scadenza del termine per la dichiarazione integrativa e direttamente nel giudizio contro la cartella o l'accertamento.
  • La correzione è ammissibile quando l'errore comporta un'imposizione maggiore rispetto a quella prevista dalla legge, purché il contribuente dimostri concretamente l'errore e l'effettivo ammontare dei redditi o delle ritenute.
  • La presentazione della dichiarazione integrativa dopo la notifica della cartella non rende automaticamente infondata la contestazione: il giudice deve valutare la realtà sostanziale dell'obbligazione tributaria.
  • La possibilità di correggere la dichiarazione non esonera il contribuente dall'onere di produrre documenti idonei a dimostrare i dati corretti, le ritenute subite e l'eventuale duplicazione o errata imputazione temporale dei redditi.
  • In situazioni analoghe, è opportuno presentare tempestivamente la dichiarazione integrativa e allegare in giudizio la documentazione contabile e bancaria che dimostri l'errore, evitando di basarsi sulla sola affermazione del contribuente.

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