Sentenza del 17/12/2015 n. 1383 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Tributi regionali - Imposta regionale attività produttive (Irap)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole al contribuente: l'istanza di rimborso conserva la pretesa restitutoria e il termine di 48 mesi decorre unitariamente dalla presentazione dell'istanza per tutte le somme indebitamente versate. Il testo non contiene tuttavia informazioni sufficienti per indicare l'esito formale del giudizio, gli importi riconosciuti o il grado di accoglimento del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine di decadenza per chiedere il rimborso di somme IRAP ritenute indebitamente versate. Secondo il principio riportato, la presentazione dell'istanza di rimborso impedisce la decadenza originaria e fa decorrere un nuovo termine di 48 mesi. Tale termine deve essere calcolato dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, e non dalla data dei singoli versamenti, per tutte le somme oggetto della richiesta.
Norme richiamate
Normativa sul termine di decadenza per il rimborso dei tributi
La presentazione dell'istanza di rimborso impedisce la decadenza originaria e determina l'inizio di un nuovo termine di 48 mesi, da calcolare dalla data di presentazione dell'istanza e non dai singoli versamenti.
Disciplina dell'IRAP
Imposta regionale attività produttive (Irap)
Le somme IRAP indebitamente versate possono essere oggetto di rimborso, purché la richiesta sia presentata e coltivata nel rispetto dei termini applicabili.
Massime di principio
- Quando viene presentata un'istanza di rimborso tributario, occorre verificare se essa produca effetti conservativi rispetto alla decadenza e da quale data decorra il nuovo termine.
- Per le somme riferite a più versamenti, il termine può essere calcolato unitariamente dalla presentazione dell'istanza, anziché separatamente dalla data di ciascun pagamento, se questo è il principio applicabile alla specifica disciplina.
- È essenziale conservare la prova della data di presentazione dell'istanza di rimborso, perché tale data può determinare l'inizio del nuovo termine.
- La regola non implica automaticamente l'accoglimento del rimborso: restano da dimostrare l'indebito versamento, la spettanza della restituzione e il rispetto degli ulteriori requisiti procedurali.
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