Ordinanza n. 130/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lav., 11.7.2024, n. 289, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, 11 luglio 2024, n. 289, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, 11 luglio 2024, n. 289, dichiarata passata in giudicato, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato che la sentenza da eseguire, l’attestazione della relativa notificazione e il certificato di passaggio in giudicato, indicati tra gli allegati al ricorso e necessari per lo scrutinio della domanda di ottemperanza, non risultavano presenti nel fascicolo informatico né erano altrimenti visualizzabili. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha segnalato d’ufficio alle parti che l’omessa produzione della documentazione nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico avrebbe potuto determinare l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha assegnato alla ricorrente il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la sentenza da ottemperare, l’attestazione della sua notificazione e il certificato di passaggio in giudicato, nelle forme previste per il processo amministrativo telematico. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026. Il Collegio ha precisato che la mancata produzione della documentazione necessaria costituisce motivo di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio; nel caso concreto il TAR ha segnalato la possibile inammissibilità del ricorso per omessa produzione della documentazione necessaria.
art. 13, comma 1, dell’Allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010
Richiamato quale base delle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, nelle forme delle quali devono essere depositati i documenti necessari allo scrutinio del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente deve depositare in forma telematicamente conforme la sentenza di cui chiede l’esecuzione, l’attestazione della sua notificazione e il certificato di passaggio in giudicato, quando tali documenti sono necessari per verificare l’esistenza e l’esecutività del giudicato.
- La mancata produzione, o l’indisponibilità nel fascicolo informatico, della documentazione indispensabile per lo scrutinio della domanda di ottemperanza può determinare l’inammissibilità del ricorso.
- Prima di dichiarare l’inammissibilità per una carenza documentale rilevabile d’ufficio, il giudice amministrativo può assegnare alla parte un termine per il deposito della documentazione e rinviare la trattazione.
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