Cassazione Civile, Ordinanza n. 29852/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione all'esecuzione proposta da una società contro una cartella esattoriale emessa a seguito della revoca di agevolazioni pubbliche. Nel corso del giudizio di merito, il giudice monocratico dispose l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione; l'ordine non fu eseguito e il giudice dichiarò l'estinzione del processo con ordinanza. La società reagì con reclamo al collegio del tribunale, che rigettò il reclamo. La società propose quindi appello alla Corte d'appello, che confermò la decisione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi, l'erroneità della declaratoria di inammissibilità/irritualità delle impugnazioni nei gradi di merito, sostenendo la correttezza del rimedio esperito avverso l'ordinanza di estinzione. La Corte di cassazione, rilevando anche che la notifica del ricorso presentava profili dubbi ma decidendo secondo la ragione più liquida, ha affrontato la questione decisiva della proponibilità dell'impugnazione: ha affermato che l'ordinanza di estinzione pronunciata dal giudice monocratico ex art. 305 c.p.c. ha valore di sentenza ed è impugnabile con appello, non con reclamo al collegio. Poiché nei gradi di merito era stato esperito un rimedio errato, l'intera catena decisoria risultava viziata.
La decisione
La Corte ha dichiarato che l'ordinanza di estinzione emessa dal giudice monocratico per mancata integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere impugnata con appello e non con reclamo al collegio. Poiché nel caso concreto era stato utilizzato un mezzo di impugnazione non previsto, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata senza rinvio. La Corte ha altresì disposto la compensazione integrale delle spese dei precedenti gradi, rilevando la radicale improponibilità del giudizio come instaurato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata in difetto di controparti costituite. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la pronuncia non ricade nei casi tipici di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione richiesti dalla disciplina speciale.
Norme richiamate
art. 305 c.p.c.
L'ordinanza di estinzione pronunciata per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, emessa dal giudice monocratico, ha valore di sentenza ed è impugnabile con appello.
art. 111 Cost.
È richiamato come criterio per privilegiare la ragione più liquida ed evitare inutile dispendio di attività giurisdizionale.
Massime di principio
- L'ordinanza di estinzione del processo pronunciata dal giudice monocratico ai sensi dell'art. 305 c.p.c., quando definisce il giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, ha natura sostanziale di sentenza e va impugnata con appello.
- Il reclamo al collegio non è il mezzo di impugnazione esperibile contro una simile ordinanza; se utilizzato, determina l'irritualità dell'intera sequenza processuale successiva.
- L'errore nella scelta del mezzo di impugnazione contro il provvedimento estintivo si propaga ai successivi provvedimenti decisori adottati nel procedimento.
- La statuizione di estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio può condurre alla cassazione senza rinvio della decisione successiva quando il giudizio di merito sia stato introdotto o coltivato con un rimedio non consentito.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato va interpretata restrittivamente e si applica solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
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