Ordinanza n. 111/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in luogo del permesso per lavoro subordinato richiesto con istanza di conversione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'atto con cui, a fronte della domanda di conversione, gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale anziché un permesso per motivi di lavoro subordinato. La domanda cautelare mirava sostanzialmente ad anticipare le valutazioni di merito, già destinate a essere compiutamente esaminate all'udienza pubblica fissata per il 7 ottobre 2026. Il ricorrente ha inoltre rappresentato l'imminente scadenza del permesso rinnovato per protezione speciale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che non sussiste un grave pregiudizio nel ritardo, poiché, nonostante la scadenza del permesso per protezione speciale prima dell'udienza di merito, il ricorrente può presentare in via amministrativa una nuova domanda di conversione. Qualora l'Amministrazione intendesse respingerla, dovrebbe adottare un provvedimento espresso e motivato, previa comunicazione dei motivi ostativi, consentendo al ricorrente di proporre un autonomo ricorso o motivi aggiunti. Il Collegio ha inoltre evidenziato che, in caso di presentazione della domanda di conversione, lo straniero non potrebbe comunque essere espulso. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare; il rigetto è fondato sull'insussistenza di un grave pregiudizio nel ritardo.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere utilizzata per anticipare integralmente le valutazioni di merito quando queste siano già rimesse all'udienza pubblica, salvo che ricorra un concreto e grave pregiudizio nel ritardo.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il ricorrente disponga di un rimedio amministrativo idoneo a preservare la propria posizione e a consentire un successivo controllo giurisdizionale sul provvedimento espresso dell'amministrazione.
- Quando l'amministrazione debba respingere una nuova domanda di conversione del titolo di soggiorno, il diniego deve essere espresso e motivato e deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi.
- La presentazione di una domanda di conversione del permesso di soggiorno impedisce, secondo la valutazione cautelare riportata, l'espulsione dello straniero nelle more della relativa definizione.
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