Ordinanza del 20/03/2018 n. 6959 - Corte di Cassazione
Contenzioso- Impugnazioni - Riscossione coattiva contributi previdenziali - D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6- Opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento - Richiesta di condanna al pagamento da parte dell'ente previdenziale convenuto - Necessità di apposita domanda giudiziale - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che l’opposizione a una cartella di pagamento o a un avviso di addebito previdenziale introduce un ordinario giudizio di cognizione. L’ente previdenziale, quale attore sostanziale, può limitarsi a chiedere il rigetto dell’opposizione e la conferma, anche parziale, dell’atto opposto; tale richiesta comprende anche la condanna al pagamento di un importo contributivo inferiore a quello originariamente intimato, senza necessità di formulare una domanda giudiziale autonoma. Il ricorso dell’INPS è stato accolto, con cassazione e rinvio della sentenza impugnata.
Opposizione ad avviso di addebito per contributi previdenziali: non è necessaria un’apposita domanda di condanna dell’INPS
Opposizione ad avviso di addebito e domanda di pagamento dei contributi
La decisione riguarda un’opposizione proposta contro un avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento di Euro 3.250,46, riferiti a contributi a percentuale IVS della gestione previdenziale artigiani per l’anno 2008, oltre alle relative sanzioni. La questione centrale concerne la necessità, per l’ente previdenziale convenuto in opposizione, di formulare una specifica domanda di condanna al pagamento dei contributi qualora intenda ottenere giudizialmente anche una somma inferiore rispetto a quella indicata nell’avviso.
Vicenda processuale
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo, ritenendo che fosse stata effettuata mentre era pendente, davanti alla Commissione tributaria, il ricorso proposto dall’interessato contro l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Il primo giudice aveva inoltre ritenuto non provato dall’INPS il credito indicato nell’avviso di addebito.
La Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la decisione, sebbene con una diversa motivazione. Secondo la Corte territoriale, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, avrebbe impedito l’iscrizione a ruolo del credito previdenziale fino all’adozione di un provvedimento esecutivo del giudice, quando l’accertamento posto a fondamento della pretesa fosse stato impugnato davanti all’autorità giudiziaria. Tale regola sarebbe stata applicabile anche quando l’accertamento fosse stato compiuto da un altro ufficio pubblico, quale l’Agenzia delle Entrate, e anche in caso di avviso di addebito fondato su un accertamento ancora sub iudice.
La Corte d’Appello aveva tuttavia ritenuto che, una volta dichiarata l’illegittimità dell’avviso, l’INPS non potesse ottenere il pagamento dei contributi perché, nelle proprie memorie, si era limitato a chiedere il rigetto dell’opposizione senza formulare un’apposita domanda di condanna.
Motivo del ricorso dell’INPS
L’INPS ha impugnato la sentenza deducendo la violazione e falsa applicazione:
- dell’art. 30, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010;
- dell’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46/1999;
- dell’art. 24, comma 6, della L. 3 aprile 2001, n. 142;
- degli artt. 442 e 416 c.p.c.
L’Istituto ha contestato l’affermazione secondo cui, rinunciando implicitamente alla riscossione coattiva diretta e optando per la tutela giudiziale, avrebbe dovuto necessariamente proporre una domanda autonoma di condanna al pagamento dei contributi.
Principio processuale applicato
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso richiamando i principi propri dell’opposizione a decreto ingiuntivo. L’opposizione alla cartella di pagamento o all’avviso di addebito previdenziale introduce un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve esaminare la pretesa sostanziale contenuta nell’atto opposto e le contestazioni dell’opponente.
L’ente previdenziale è considerato attore in senso sostanziale, perché ha già fatto valere la propria domanda mediante la cartella o l’avviso di addebito. Di conseguenza, non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale o una nuova domanda giudiziale per ottenere il pagamento dell’importo effettivamente dovuto.
La richiesta di rigetto dell’opposizione e di conferma dell’atto opposto comprende anche la richiesta di accertamento e di condanna al pagamento della pretesa contributiva, eventualmente in misura inferiore rispetto a quella originariamente indicata.
Importo inferiore rispetto a quello richiesto nell’atto opposto
La Corte ha precisato che la condanna del debitore al pagamento di una somma minore rispetto a quella risultante dalla cartella o dall’avviso non costituisce una domanda nuova. Essa è già ricompresa nella domanda sostanziale originaria di pagamento dell’intero credito contributivo.
Pertanto, l’INPS può limitarsi a chiedere:
- il rigetto dell’opposizione;
- la conferma totale o parziale della cartella o dell’avviso di addebito;
- il riconoscimento della pretesa contributiva, anche per un importo ridotto rispetto a quello inizialmente intimato.
La Corte ha richiamato, in particolare, il precedente Cass. 15 giugno 2007, n. 13982, secondo cui la condanna al pagamento della minor somma dovuta non richiede una specifica domanda, essendo già compresa nella richiesta di conferma della cartella e di riconoscimento dell’intera pretesa contributiva.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, il primo giudice aveva esaminato il merito della controversia dopo avere rilevato l’illegittimità dell’avviso di addebito. Ciò dimostrava che aveva ritenuto la domanda di pagamento già contenuta nell’avviso opposto.
Secondo la Corte di cassazione, la richiesta dell’INPS di rigetto dell’opposizione e di conferma dell’avviso implicava necessariamente anche la richiesta di condanna al pagamento delle somme eventualmente riconosciute come dovute. Non era quindi necessario che l’Istituto presentasse un’ulteriore domanda autonoma.
Decisione della Corte di cassazione
La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta a Roma il 24 gennaio 2018 e depositata in Cancelleria il 20 marzo 2018. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.
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