Sentenza n. 4407/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'accertamento dell’illegittimità sul silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza inoltrata mezzo p.e.c. dal ricorrente in data 19.02.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente inadempiente del Comune di Napoli sull’istanza del 19 febbraio 2026, reiterativa della richiesta di nulla osta per l’apertura di un varco nel muro perimetrale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto al Comune di Napoli il nulla osta per l’apertura di un varco nel muro perimetrale di un fondo asseritamente intercluso. Il Comune aveva già espresso, con nota del 28 giugno 2024, parere negativo sulla richiesta, riservandosi ulteriori accertamenti patrimoniali. Con l’istanza del 19 febbraio 2026 la società ha reiterato la richiesta, richiamando una scrittura privata autenticata e trascritta che, a suo avviso, dimostrerebbe la proprietà del fondo, nonché deducendo l’intervenuta usucapione. Ha quindi lamentato la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 2, comma 1, l. 241/1990, assumendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la pretesa riguardava l’accertamento di diritti soggettivi, in particolare della proprietà e dell’usucapione, e non l’esercizio di una potestà pubblicistica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, l’istanza del 19 febbraio 2026 era stata già definita dal Comune con la nota del 28 giugno 2024, che non era stata impugnata. Il riferimento agli ulteriori accertamenti patrimoniali non mutava tale conclusione, poiché dagli atti non risultava che tali accertamenti fossero stati effettivamente svolti. In secondo luogo, la scrittura privata autenticata e trascritta non costituiva un elemento nuovo, essendo già stata valutata dal Comune nella precedente risposta. La deduzione dell’usucapione, invece, era nuova e qualificava la pretesa come volta a ottenere dall’amministrazione l’accertamento dell’acquisto della proprietà a titolo originario: si tratta di una questione relativa a diritti soggettivi, estranea al giudizio sul silenzio-inadempimento. Il ricorso è stato pertanto ritenuto inammissibile sia perché diretto a conseguire un accertamento petitorio riservato al giudice ordinario, sia perché fondato su un’istanza meramente reiterativa di una precedente richiesta già definita. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la sentenza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al silenzio asseritamente serbato dal Comune; il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile perché l’istanza era reiterativa e la pretesa atteneva a diritti soggettivi.
Massime di principio
- Il giudizio avverso il silenzio-inadempimento non può essere utilizzato per ottenere dall’amministrazione l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione, poiché tale accertamento riguarda un diritto soggettivo ed esula dall’ambito del rito sul silenzio.
- È inammissibile il ricorso contro il silenzio relativo a un’istanza meramente reiterativa di una precedente richiesta già definita dall’amministrazione con un provvedimento non impugnato.
- Un documento già valutato dall’amministrazione nella precedente definizione dell’istanza non costituisce un elemento nuovo idoneo a fondare un distinto obbligo di provvedere.
- La deduzione per la prima volta dell’intervenuta usucapione può mutare la qualificazione sostanziale della pretesa, trasformandola da richiesta di esercizio di una potestà amministrativa in domanda di accertamento di un diritto soggettivo.
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