Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05475/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato, in violazione della regola che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità de plano.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso un'ordinanza del 16/10/2024 del giudice di sorveglianza di Potenza. Dalla sentenza non emerge il contenuto sostanziale della decisione impugnata né il merito della doglianza: la Corte rileva esclusivamente un vizio formale dell'impugnazione, poiché il ricorso era stato presentato personalmente dall'interessato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per il ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto con le forme prescritte e, nel caso esaminato, non può essere validamente presentato personalmente dall'interessato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    La sottoscrizione del ricorso per cassazione richiede un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano, con conseguente condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'interessato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra un vizio formale che impedisce l'esame del merito dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.