Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/12/2015 n. 24790 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato l'inammissibilità per tardività del ricorso contro una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro per l'anno 2001. Sostenevano: l'omessa indicazione nella cartella del termine e dell'autorità competente impedisse la decadenza; si fosse formato il giudicato sul fatto che le indicazioni dell'ufficio li avessero indotti in errore; e che fosse configurabile un errore scusabile, tale da consentire la rimessione in termini, per avere inizialmente adito il giudice ordinario anziché quello tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure. I motivi non contenevano i quesiti di diritto né, per il vizio di motivazione, il necessario momento di sintesi, richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. per i ricorsi proposti contro sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 4

    I ricorrenti invocavano la norma sostenendo che l'omessa indicazione, nell'atto amministrativo, dei termini e dell'autorità cui ricorrere dovesse impedire la maturazione della decadenza; la Corte, tuttavia, non ha esaminato questa questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 2909 c.p.c.

    I ricorrenti sostenevano che si fosse formato il giudicato sulla circostanza che le indicazioni contenute nella cartella li avessero fuorviati; anche tale censura non è stata esaminata nel merito.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi per i quali è possibile ricorrere per cassazione, tra cui violazione di legge e vizio di motivazione, dedotti dai contribuenti.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nel periodo di applicazione ratione temporis imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto per i motivi di violazione di legge e di un momento di sintesi per i motivi relativi alla motivazione.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6

    Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c.; la disposizione si applicava ai ricorsi contro provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. con effetto dal 4 luglio 2009; poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 10 aprile 2009, l'obbligo era ancora applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione occorre rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili alla data di pubblicazione della sentenza impugnata; la loro omissione può comportare l'inammissibilità senza esame delle questioni sostanziali.
  • Quando una norma processuale è stata abrogata, bisogna verificare il regime transitorio e la data di pubblicazione del provvedimento impugnato, non soltanto la data di proposizione del ricorso.
  • L'errata individuazione del giudice competente può incidere sulla tempestività dell'impugnazione e sulla possibilità di ottenere la rimessione in termini; tale questione deve però essere dedotta con motivi formalmente ammissibili.
  • Le indicazioni errate o incomplete contenute in un atto amministrativo possono assumere rilievo per valutare l'errore scusabile, ma non eliminano automaticamente gli oneri processuali e le decadenze.
  • Una decisione basata sull'inammissibilità non costituisce, di regola, una valutazione del merito delle pretese sostanziali dedotte dal ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.