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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51650/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di frode informatica (capi A e C) ma aveva confermato la confisca del profitto dei reati. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione nella quantificazione dell'ingiusto profitto, con contestazione dell'utilizzo, da parte della Corte territoriale, del calcolo forfettario dell'Agenzia delle Entrate (PREU) senza tener conto dei rilievi difensivi e senza applicare correttamente l'onere probatorio; chiedeva il riconoscimento dei costi di gestione, dei giorni di chiusura e degli incidenti tecnici che avrebbero ridotto la base imponibile evasa; 2) violazione delle norme sulla confisca per equivalente (art. 322ter c.p.) e sulla non applicabilità retroattiva dell'art. 578bis c.p.p., richiamando principi di Sezioni Unite

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano sostanziale ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sua scelta di utilizzare la ricostruzione induttiva dell'Amministrazione finanziaria sul PREU e aveva valorizzato la mancanza, da parte della difesa, di elementi fattuali specifici idonei a ridurre il computo effettuato. Quanto al secondo motivo, è stato considerato precluso perché non devoluto alla Corte d'appello (la questione della sorte della confisca in relazione alla prescrizione non era stata sufficientemente dedotta in appello). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-ter c.p.

    Norma che consente la confisca per equivalente del profitto dei reati. La Corte ha ritenuto la questione relativa alla confisca per equivalente preclusa per non essere stata dedotta in appello

  • art. 578-bis c.p.p.

    art. 578bis cod.proc.pen.

    Norma processuale introdotta dal D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21; le Sezioni Unite hanno chiarito che la disposizione non opera retroattivamente rispetto a fatti anteriori alla sua entrata in vigore; qui la Corte ha comunque rilevato che la deduzione relativa non è stata devoluta in appello

  • art. 640-quater c.p.

    Riferimento normativo presente nelle censure (reato correlato alla frode informatica), utilizzato nel quadro delle doglianze sulla configurazione dei reati e delle conseguenze sanzionatorie

  • Regole dell'accertamento tributario / PREU

    prelievo erariale unico (PREU) e calcolo forfettario dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ricorda che il giudice penale non è vincolato agli accertamenti tributari ma può valorizzarne gli elementi induttivi se adeguatamente motivati; spetta alla difesa fornire elementi fattuali precisi per contestare la ricostruzione induttiva

  • D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21, art. 6, comma 4

    art. 6, comma 4, D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21

    Normativa collegata all'introduzione dell'art. 578-bis c.p.p.; richiamata nel contesto delle censure sulla confisca per equivalente e sulla sua operatività

Massime di principio

  • In sede penale gli accertamenti tributari non vincolano il giudice, ma le ricostruzioni induttive dell'Amministrazione finanziaria possono essere valorizzate come elementi probatori se il giudice fornisce adeguata motivazione.
  • L'onere di contestare puntualmente la quantificazione del profitto grava sulla difesa: critiche generiche alla metodologia dell'accertamento tributario sono insufficienti; servono allegazioni e prove specifiche (documenti, date di chiusura, evidenze tecniche) per far valere costi o eventi che riducano la base imponibile.
  • Le questioni relative alla confisca per equivalente (art. 322-ter c.p.) e alla applicabilità di norme processuali recentemente introdotte devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito; se non devolute o sufficientemente spiegate in appello risultano precluse in Cassazione.
  • La norma processuale che limita l'operatività retroattiva (es. art. 578-bis c.p.p.) può impedire l'applicazione di nuovi rimedi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, ma la relativa eccezione deve essere prospettata nei termini e nei gradi processuali appropriati.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze procedurali o colpa nella determinazione del gravame, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di sanzioni pecuniarie; è quindi essenziale formulare motivi chiari, completi e tempestivi.

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