Cassazione Civile, Ordinanza n. 16181/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La Corte è investita di un'istanza di correzione di errore materiale proposta avverso una precedente ordinanza di legittimità n. 27036/2023. L'istante lamenta che, dopo la cassazione del decreto della Corte d'appello di Perugia reso in sede di rinvio e la decisione della causa ex art. 384 c.p.c., la Corte non avrebbe disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori per i gradi precedenti l'ultimo giudizio di legittimità, con riferimento a due distinti gruppi di ricorrenti. Con successiva memoria deduce anche l'omessa attribuzione degli interessi legali sull'indennizzo dalla domanda al saldo, già riconosciuti nel decreto cassato. Il Ministero non svolge difese. La questione centrale è se tali omissioni integrino un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.
La decisione
La Corte accoglie solo parzialmente l'istanza. Ritiene che integri errore materiale esclusivamente l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore dei difensori indicati, ma soltanto con riferimento al giudizio di rinvio, poiché dagli atti risulta che in quella fase la distrazione era stata chiesta e la Corte l'aveva effettivamente intesa, senza però trasfonderla correttamente nel dispositivo. Esclude invece che vi sia errore materiale per i gradi precedenti il giudizio di rinvio, poiché la precedente ordinanza aveva espressamente rilevato che non risultava se i difensori fossero costituiti per i ricorrenti in ciascun grado e, quindi, la correzione richiesta mirava in realtà a modificare il contenuto sostanziale della decisione. Esclude anche l'omessa pronuncia sugli interessi, perché nell'ordinanza da correggere non vi è alcuna discrasia tra motivazione e dispositivo su tale punto. Dispone quindi la correzione dell'ordinanza n. 27036/2023 inserendo la distrazione delle spese, limitatamente al solo giudizio di rinvio, in favore dei difensori dei due gruppi di ricorrenti. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Cita il potere della Corte di decidere la causa nel merito dopo la cassazione del decreto impugnato e il rinvio.
art. 93 c.p.c.
Il diritto del difensore alla distrazione sorge per il solo fatto della dichiarazione; la distrazione opera come sostituzione processuale e può essere disposta se richiesta nel singolo grado.
art. 287 c.p.c.
Costituisce il rimedio esperibile per emendare gli errori materiali e le omissioni meramente estrinseche della decisione.
art. 288 c.p.c.
Disciplina il procedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza o ordinanza.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la richiesta risulti effettivamente proposta e la volontà del giudice emerga dagli atti, può essere emendata con il procedimento di correzione dell'errore materiale anziché con i mezzi ordinari di impugnazione.
- Integra errore materiale solo la divergenza tra la volontà decisoria già formata e la sua esteriorizzazione nel provvedimento; non è correggibile come errore materiale ciò che richiede una nuova valutazione degli elementi di causa o una modifica sostanziale della decisione.
- La distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. deve essere chiesta nel singolo grado in cui si intende ottenerla; non può essere domandata per la prima volta in un grado successivo rispetto a quello cui si riferiscono le spese.
- La correzione per errore materiale non può essere utilizzata per introdurre, in assenza di corrispondenza nel provvedimento, accessori o statuizioni non risultanti dal giudizio già definito.
Come è indicizzato
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