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Sentenza

Sentenza n. 6926/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento, entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, delle spese processuali liquidate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 9071/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, quale difensore antistatario, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 9071/2025, che aveva liquidato in favore della parte appellante euro 1.500,00 oltre oneri di legge per il giudizio di primo grado e ulteriori euro 3.000,00 per il grado d’appello, disponendo la distrazione delle somme in favore del difensore. La domanda è stata proposta a seguito del mancato pagamento nel termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e della conseguente inerzia dell’amministrazione. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato e documentato l’avvenuto pagamento, ricevuto dal difensore il 7 maggio 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente mediante il pagamento delle somme oggetto dell’azione di ottemperanza. Il Collegio ha precisato che la cessazione della materia del contendere ricorre quando il ricorrente ottiene integralmente, anche nel corso del giudizio, il bene della vita perseguito per effetto di un successivo comportamento o provvedimento dell’amministrazione; essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando l’utilità dell’eventuale decisione viene meno senza una piena soddisfazione della pretesa. Le spese di lite sono state compensate, poiché i tempi del pagamento non hanno integrato un’inottemperanza di gravità tale da giustificare la condanna del Ministero, ferma la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice deve dichiarare con sentenza di merito cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio, anche per effetto di un successivo pagamento o provvedimento dell’amministrazione, impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere perché presuppone che l’eventuale accoglimento non procurerebbe più alcuna utilità, senza che la pretesa sia stata integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata e attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena e concreta soddisfazione dell’interesse leso per effetto dell’attività successiva dell’amministrazione, mentre la seconda ricorre quando viene meno l’utilità della decisione senza integrale soddisfazione della pretesa.
  • In caso di pagamento intervenuto durante un giudizio di ottemperanza, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese; queste possono essere compensate quando le modalità e i tempi dell’adempimento non evidenziano un’inottemperanza di gravità sufficiente, ferma la rifusione del contributo unificato ove disposta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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