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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8724/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova e ha disposto la prosecuzione del processo sostenendo che la revoca sarebbe motivata dal "mancato interessamento" alla esecuzione del programma e dalla mancata giustificazione dei periodi in cui non ha svolto la prestazione. Il ricorso deduce due violazioni: (i) violazione dell'art. 464-octies c.p.p., perché la decisione sarebbe stata adottata in udienza dibattimentale anziché in udienza camerale prevista dal comma 2, con nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.; (ii) violazione dell'art. 168-quater c.p., perché non sarebbe stata accertata nessuna delle ipotesi che legittimano la revoca dell'ammissione alla prova (grave o reiterata violazione del programma, rifiuto di prestare lavoro, commissione di reato della stessa indole o di delitto non colposo). Il Procuratore generale ha proposto requisitoria scritta chiedendo annullamento senza rinvio per il primo motivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato non sia una "revoca" ai sensi dell'art. 168-quater c.p., bensì una valutazione dell'esito della messa alla prova sulla base della relazione dell'ufficio esecuzione penale esterna, disciplinata dall'art. 464-septies c.p.p.. Ne consegue che la fissazione dell'udienza per la valutazione dell'esito poteva avvenire nell'udienza dibattimentale già prevista al momento della sospensione del processo e non era necessaria l'udienza camerale ex art. 464-octies. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per manifesta carenza di diligenza.

Norme richiamate

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    La norma disciplina il procedimento e le forme (udienza camerale ex art. 127) per la revoca in senso proprio della messa alla prova. La Corte chiarisce che questa disciplina si applica solo alle ipotesi di cessazione anticipata della prova per comportamenti tenuti durante il periodo di prova inconciliabili con la probation.

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    Regola la valutazione dell'esito della messa alla prova al termine del periodo e il contraddittorio; secondo la Corte la valutazione dell'esito può essere svolta nell'udienza dibattimentale già fissata al momento della sospensione del processo e non richiede necessariamente l'udienza camerale prevista per la revoca anticipata.

  • art. 168-quater cod. pen.

    Prevede le ipotesi che legittimano la revoca dell'ammissione alla prova (grave o reiterata violazione del programma, rifiuto del lavoro, commissione di reato della stessa indole o di delitto non colposo). La Corte sottolinea che la sua disciplina riguarda la revoca anticipata e non la valutazione finale dell'esito della messa alla prova.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma sulle forme dell'udienza camerale richiamata per le situazioni in cui è necessaria interlocuzione ad hoc; utile a distinguere le forme procedurali della revoca anticipata rispetto alla valutazione dell'esito.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla presunta nullità della decisione per violazione delle formalità dell'udienza; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la forma utilizzata era compatibile con la valutazione dell'esito della prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del proponente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per manifesta carenza di diligenza; applicata per fissare la somma in euro 3.000.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Precedente richiamato in relazione al principio che giustifica la condanna alla Cassa delle ammende anche in assenza di colpa grave, utile a valutare la determinazione della sanzione pecuniaria per inammissibilità per negligenza.

  • Cass. Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020 (richiami di giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata sul punto che il provvedimento che dispone la ripresa del processo per esito negativo della prova non è immediatamente ricorribile per cassazione, potendo essere impugnato solo in appello unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente tra la "revoca anticipata" dell'ammissione alla messa alla prova (art. 168-quater c.p.) e la valutazione finale dell'esito della messa alla prova (art. 464-septies c.p.p.): le due ipotesi implicano procedure diverse.
  • La revoca anticipata per comportamenti incompatibili con la probation richiede l'udienza camerale secondo le forme dell'art. 127 c.p.p.; invece la valutazione finale dell'esito può essere svolta nell'udienza dibattimentale già fissata al momento della sospensione del processo.
  • Se il giudice dispone la prosecuzione del processo per esito negativo della prova in udienza dibattimentale correttamente fissata, la contestazione della forma come violazione dell'art. 464-octies è infondata.
  • I provvedimenti che dichiarano la prosecuzione del processo per esito negativo della messa alla prova non sono immediatamente impugnabili in cassazione: l'impugnazione è possibile in appello unitamente alla sentenza di merito.
  • Chi prospetta una nullità o una violazione procedurale deve dimostrare che si è in presenza della fattispecie normativa che impone forme diverse (es. revoca anticipata ex art. 168-quater); mere critiche sulla motivazione non sono sufficienti.
  • Attenzione alle conseguenze dell'inammissibilità: ricorsi manifestamente infondati o proposti con negligenza possono comportare condanne alle spese e pagamenti alla Cassa delle ammende.

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