Cassazione Penale, Sentenza n. 35450/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna l'assoluzione di DI LUCCIO per bancarotta fraudolenta, deducendo vizio di motivazione e mancata valutazione unitaria e del peso probatorio degli elementi (intercettazioni, corrispondenza, precedente modus operandi) nonché errata valutazione delle dichiarazioni del coimputato ARIOLFO (violazione artt. 110 c.p., 223 L.F. e art. 192 c.p.p.). ARIOLFO deduce erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, L.F., sostenendo che la quantificazione del danno non sarebbe adeguata e non avrebbe considerato circostanze che ridurrebbero il nesso causale. GUSSONI deduce, oltre al medesimo vizio sul riconoscimento dell'aggravante, anche vizio nella determinazione della durata della sanzione accessoria ex art. 216, u.c. L.F.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso del Procuratore Generale: annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI LUCCIO Nicola per carenze e contraddittorità della motivazione e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul suo eventuale concorso nell'operazione incriminata. Rigetta i ricorsi di ARIOLFO Alessio e GUSSONI Cristina: conferma la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, L.F. e la legittimità della commisurazione delle pene accessorie (art. 216 u.c. L.F.) per sette anni; conferma la condanna di ARIOLFO e GUSSONI e li condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; inoltre, ARIOLFO condannato al rimborso di euro 2.000,00 per spese di proseguita difesa a favore delle parti civili.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato dal Procuratore per contestare la valutazione dell'elemento soggettivo e il concorso di persone nel reato; la Corte rileva la necessità di valutare unitariamente la chiamata in correità e gli elementi di riscontro.
art. 223, secondo comma, n. 2) L.F. (Legge fallimentare)
Riferito alla fattispecie di bancarotta e agli elementi soggettivi e oggettivi rilevanti; impugnato per la presunta contraddittorietà della motivazione circa la conoscenza e il coinvolgimento di DI LUCCIO.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato (collaborazioni/denunzie); la Corte sottolinea la necessità di riscontri e di corretta valutazione del contenuto delle dichiarazioni.
art. 219, primo comma, L.F.
Disciplina la circostanza aggravante relativa al danno patrimoniale di rilevante gravità nei reati fallimentari; la Corte conferma che il danno deve essere valutato con riferimento all'intera operazione e ai beni sottratti all'esecuzione concorsuale, non al singolo pregiudizio di ciascun creditore.
art. 216, ultimo comma, L.F.
Prevede le sanzioni accessorie (interdizioni) per i delitti fallimentari; la Corte ritiene legittima la durata di sette anni per GUSSONI e ARIOLFO, purché adeguatamente motivata in relazione alla condotta dolosa e reiterata.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Richiamata come parametro per la rimodulazione della durata delle pene accessorie; la Corte d'appello ha tenuto conto del dictum costituzionale nella determinazione della sanzione accessoria.
Sezioni Unite civili, sent. n. 11377/2015 (Ruckova)
Citate dalla Cassazione per affermare che l'inefficacia di un contratto per difetto di rappresentanza deve essere rilevata e dedotta in giudizio: l'assenza di efficacia non esclude automaticamente il pregiudizio subito dai creditori se l'eccezione non è stata fatta valere tempestivamente.
Massime di principio
- In ipotesi di chiamata in correità, le dichiarazioni del coimputato richiedono riscontri oggettivi: non bastano affermazioni isolate, ma il giudice deve valutare il peso probatorio complessivo e non effettuare un "conteggio" di elementi pro e contro.
- Il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F. va valutato sull'intera operazione dolosa e sul valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale (danno complessivo), non esclusivamente sul pregiudizio individuale di ciascun creditore.
- L'eventuale inefficacia formale di contratti (es. accollo stipulato da falsus procurator) non esclude automaticamente il danno patrimoniale subito dai creditori: l'inefficacia deve essere dedotta e decisa in giudizio e, finché non viene rilevata processualmente, il pregiudizio permane.
- Quando la Corte di legittimità annulla con rinvio, il giudice del rinvio ha pieni poteri di cognizione: deve affrontare compiutamente i profili indicati dalla decisione di annullamento e motivare la valutazione probatoria con riferimento al peso specifico degli elementi acquisiti.
- La determinazione della durata delle sanzioni accessorie richiede motivazione specifica e un bilanciamento tra finalità deterrente/ristrutturante e la concreta condotta dell'imputato, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale.
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