Ordinanza n. 744/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento emesso in data 12.08.2022 e comunicato a mezzo pec in pari data, con il quale: a) è stata dichiarata l'improcedibilità delle SCIA richiamate all'oggetto e acquisite al prot. telematico del SUAP: i) prot SUAP rep_prov_ba/ba-suapro-OMISSIS- (codice univoco chrfrc-OMISSIS-); ii) prot. SUAP rep_prov_ba/ba-supro-OMISSIS- (codice univoco chrfrc -OMISSIS-), b) è stata disposta la sospensione immediata dell'attività e l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies legge 241/1990 delle SCIA richiamate; - nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato l'improcedibilità di due SCIA, disposto la sospensione immediata dell'attività e avviato il procedimento di annullamento in autotutela
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 12 agosto 2022 relativo a due SCIA acquisite dal SUAP. L'amministrazione ha dichiarato l'improcedibilità delle segnalazioni, ha disposto la sospensione immediata dell'attività e ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriormente specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione, non eseguita dall'organismo precedentemente nominato; il Collegio ha quindi ritenuto necessario sostituirlo e confermare l'incombente istruttorio, al fine di accertare la consistenza delle opere edilizie controverse, il relativo titolo e la loro sanabilità.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto la sostituzione del precedente organo verificatore, che non aveva eseguito la verificazione nei termini, con un funzionario tecnico di elevata qualificazione della Provincia di Foggia. La verificazione dovrà descrivere, anche mediante un grafico, le porzioni del manufatto realizzate senza titolo per le quali è stata presentata domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001; dovrà inoltre distinguere, in rapporto alla destinazione urbanistica della zona, le opere assentite originariamente, quelle sanabili e quelle non sanabili. L'attività dovrà essere completata entro il 30 agosto 2026 e la relazione depositata entro il 15 settembre 2026. È stato posto a carico dei ricorrenti un anticipo sul compenso del verificatore pari a 500 euro. L'udienza di merito, già fissata al 30 settembre 2026, è stata differita all'11 novembre 2026.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate per la gestione degli incombenti istruttori e della verificazione nel processo amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Base normativa specifica per disporre e confermare la verificazione, individuando il nuovo organismo verificatore, i quesiti, i termini e l'anticipo sul compenso.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato nel provvedimento impugnato quale fondamento dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela delle SCIA.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiamato con riferimento alla domanda di sanatoria edilizia relativa alle opere prive di titolo, la cui consistenza e sanabilità devono essere accertate mediante verificazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei loro diritti o della loro dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'organo verificatore precedentemente nominato non esegue l'incombente istruttorio entro il termine assegnato, il giudice amministrativo può sostituirlo con altro organismo pubblico, confermando la verificazione e ridefinendone, se necessario, tempi e modalità.
- La verificazione può essere disposta per accertare, mediante descrizione tecnica e rappresentazione grafica, la consistenza delle opere edilizie prive di titolo e per distinguere, alla luce della destinazione urbanistica dell'area, le opere originariamente assentite, quelle suscettibili di sanatoria e quelle non sanabili.
- La disposizione di una verificazione e il differimento dell'udienza di merito costituiscono statuizioni istruttorie e interlocutorie, che non comportano una decisione sulla fondatezza dell'impugnazione principale.
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