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Sentenza

Sentenza n. 1626/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro n. 1634 del 13 giugno 2024 sul ricorso allibrato al ruolo generale n. 227/2024 (doc. 1) - confermata dalla Corte d’Appello di Torino con dispositivo di sentenza n. 30/2025 (R.G. n. 377/2024), letto all’udienza del 16 gennaio 2025 (doc. 2) - che ha integralmente accolto nel merito le domande proposte dall’odierna ricorrente avverso il Consiglio delle Nazionale delle Ricerche col dispositivo di seguito riportato: “accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell’attribuzione del secondo livello professionale di Primo ricercatore al 1° gennaio 2020, e per l’effetto condanna il CNR ai conseguenti adempimenti, fra cui il corretto inquadramento professionale della ricorrente ad ogni effetto giuridico ed economico; accerta e dichiara che nel passaggio di livello la ricorrente aveva diritto di conservare integralmente l’anzianità di servizio posseduta dal 1° settembre 2008 (oltre all’anzianità di servizio già riconosciuta dall’intestato Tribunale con la sentenza n. 2037/2018), senza diminuzione di un terzo, anche ai fini dell’attribuzione della fascia retributiva di spettanza, e per l’effetto condanna il CNR ai conseguenti adempimenti anche ai fini del corretto inquadramento professionale della ricorrente; accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura selettiva per titoli indetta dal CNR il 15 giugno 2023 con bando n. 315.62 per l’area concorsuale “Sistemi complessi e plasmi”, e per l’effetto ordina al CNR di ammetterla a tale procedura selettiva, con termine per proporre la domanda di partecipazione non inferiore a giorni quaranta decorrente dalla data odierna, sottoponendone la valutazione alla Commissione esaminatrice già nominata, tenendo conto dei titoli maturati dalla ricorrente fino al 25 luglio 2023; ordina altresì al CNR di includere la domanda che sarà proposta dalla ricorrente nel numero di domande proposte per l’area concorsuale n. 22, “Sistemi complessi e plasmi”, al fine di pervenire al corretto calcolo delle corrispondenti posizioni; condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.377,00, oltre rimb. 15%, Cu, Iva e Cpa; fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza”; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a ottemperare alla decisione del Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro n. 1634 del 13 giugno 2024, passata in giudicato; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione oltre il termine assegnato.

Giustizia amministrativa202600816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, da parte del CNR, dei capi della sentenza del giudice del lavoro relativi alla retrodatazione dell'inquadramento professionale e alla conservazione integrale dell'anzianità di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla retrodatazione al 1° gennaio 2020 degli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione del secondo livello professionale di Primo ricercatore, alla conservazione integrale dell'anzianità maturata dal 1° settembre 2008 e all'ammissione a una procedura selettiva del CNR. La sentenza era stata appellata dal CNR; la Corte d'Appello di Torino aveva letto in udienza un dispositivo di rigetto dell'appello, ma nella motivazione successivamente depositata aveva affermato che il dispositivo conteneva un errore materiale e che l'appello avrebbe dovuto essere accolto, con rigetto delle domande della dipendente. Il CNR aveva inoltre presentato istanza di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 287 c.p.c. La ricorrente ha sostenuto che, nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza prevale in ogni caso sulla motivazione successiva e che, pertanto, il giudicato formatosi sulla sentenza d'appello imponeva l'esecuzione della sentenza di primo grado. Il CNR ha resistito deducendo la radicale contraddittorietà della pronuncia d'appello e l'impossibilità di dare esecuzione al solo dispositivo, in contrasto con la motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza. Ha dato atto dell'orientamento della Cassazione secondo cui, nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza ha rilevanza esterna e non può essere modificato con la successiva motivazione; il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina, in linea generale, la nullità della sentenza e non è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che l'applicazione automatica di tale regola nel giudizio di ottemperanza avrebbe prodotto un risultato manifestamente abnorme, imponendo all'amministrazione di eseguire un dispositivo che lo stesso giudice d'appello aveva dichiarato errato e che risultava radicalmente contraddetto dalla motivazione. Ai fini della ricostruzione del dictum da eseguire, il giudice dell'ottemperanza deve considerare congiuntamente dispositivo e motivazione; nel caso concreto, in presenza di un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo di una sentenza del giudice ordinario, anche del lavoro, il TAR ha affermato la prevalenza della motivazione. Poiché la sentenza della Corte d'Appello era contraddittoria ed equivoca, il giudice amministrativo non poteva imporre al CNR l'esecuzione delle statuizioni favorevoli alla dipendente contenute nel dispositivo letto in udienza. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 287 c.p.c.

    Riguarda la correzione degli errori materiali delle sentenze; il CNR aveva presentato un'istanza di correzione del dispositivo della sentenza d'appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, la portata effettiva del giudicato deve essere ricostruita mediante una lettura congiunta del dispositivo e della motivazione della sentenza da eseguire.
  • Quando una sentenza del giudice ordinario presenta un contrasto radicale e insanabile tra dispositivo e motivazione, il giudice dell'ottemperanza non può imporre all'amministrazione l'esecuzione di una statuizione apertamente contraddittoria ed equivoca.
  • In presenza di un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione di una sentenza del giudice ordinario, anche pronunciata in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo dell'ottemperanza può attribuire prevalenza alla motivazione, quando il dispositivo risulti frutto di un errore dichiarato dallo stesso giudice e la sua esecuzione conduca a un risultato manifestamente abnorme.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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