Sentenza n. 12287/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensiva Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento n. -OMISSIS- di prot. dell’-OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, a firma della Commissione, notificato in data -OMISSIS-, con cui la Commissione ha ritenuto inidoneo il ricorrente, determinandone la conseguente esclusione dalla procedura de qua, per la presunta mancanza dei requisiti psico-fisici in quanto gli sarebbe stata riscontrato “esiti di pregressa discectomia microchirurgica L5-S1 sinistra (Lettera V punto 1)”, condizione contemplata (sempre a detta della Commissione) quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”; della nota di comunicazione e del-la conseguente esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale; di tutti gli atti e documenti istruttori, anche non conosciuti, redatti dalla Commissione con i quali il ricorrente è stato giudicato inidoneo per la predetta infermità; delle risultanze degli accertamenti psico fisici a cui è stato sottoposto il ricorrente dai quali sarebbe dipeso il giudizio di inidoneità e di tutti gli atti della Commissione Medica sui quali si fonda il giudizio di non idoneità; delle norme tecniche e, ove occorra e per quanto di ragione, della lettera V punto 1 della Direttiva contenuta nel D.M. 4.6.2014 adottato dal ministero della Difesa, unitamente ai relativi allegati, nella parte in cui annovera fra le cause di inidoneità le ernie discali o i loro esisti chirurgici, senza fare riferimento alla sussistenza di evidenti dismorfismi o limitazioni funzionali; nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente; ove e per quanto occorra, del bando di concorso, art. 10, comma 6, lett. b), e delle citate direttive laddove interpretate nel senso di ritenere inidoneo anche il candidato che sia stato sottoposto a trattamento chirurgico e sia completamente guarito non riportando limitazioni funzionali o dismorfismi; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ed in particolare dei verbali e relazioni sulla base dei quali la Commissione ha ritenuto inidoneo il ricorrente ed ha disposto l'esclusione dello stesso dalla prosecuzione della procedura selettiva e dai successivi esami; della successiva graduatoria di merito del concorso, ancora da redigersi ed approvarsi, nella parte in cui non contempla l'ammissione del ricorrente pregiudicandone l'utile collocamento dello stesso; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 4\7\2024: Annullamento della graduatoria finale di merito, per la riserva dei posti di cui all’art. 1, c.1, lett. b) del bando (civili), dei candidati risultati idonei al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, pubblicata il 7.5.2024 giusto apposito avviso sul sito istituzionale, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresi, ove occorra, tutti i verbali e gli atti relativi alla predetta graduatoria finale di merito, nella parte in cui non contemplano il ricorrente tra gli idonei, nonchè del Decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri di approvazione della impugnata graduatoria finale e l’avviso di pubblicazione della stessa e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché graduatoria finale nella parte in cui non comprende il ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici che lo aveva ritenuto non idoneo al servizio militare per gli esiti di una pregressa discectomia microchirurgica L5-S1, con conseguente esclusione dal concorso. Ha contestato l'applicazione dell'art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 e della direttiva tecnica ministeriale del 4 giugno 2014, deducendo che la condizione chirurgicamente trattata, in assenza di limitazioni funzionali o dismorfismi, non avrebbe dovuto determinare l'inidoneità. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la graduatoria finale di merito, chiedendo l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo e ammesso ai fini concorsuali. Nel corso del giudizio, fissato anche per acquisire una dichiarazione sulla permanenza dell'interesse, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sentenza non esamina nel merito la legittimità del giudizio di inidoneità, della disciplina tecnica applicata o della graduatoria. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione del carattere meramente processuale della pronuncia, restando ferma la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di verificazione già disposta con una precedente ordinanza cautelare.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la norma è stata applicata a seguito della dichiarazione espressa del ricorrente.
art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Richiamato nel ricorso quale fondamento normativo del giudizio di non idoneità, ma non esaminato nel merito dal TAR.
D.M. 4 giugno 2014, Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
Richiamata quale disciplina tecnica applicata dalla Commissione e contestata dal ricorrente; la legittimità della direttiva non è stata scrutinata per l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di trattamento e diffusione di dati relativi alla salute, a fondamento dell'ordine di oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 101/2018, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
- Quando il ricorso e i motivi aggiunti diventano improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare le spese di lite in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia, mantenendo ferme le statuizioni sulle spese di verificazione già adottate.
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