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Sentenza

Sentenza n. 13656/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202601833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 550,01 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione e l’adozione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire la retribuzione professionale prevista dall’art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999 per il servizio prestato dall’1 marzo 2019 al 10 ottobre 2021, condannando il Ministero al pagamento di euro 550,01 oltre interessi legali. A fronte dell’allegazione dell’inadempimento, l’Amministrazione si è costituita con atto di stile e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario pronunciata in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva e deve limitarsi all’accertamento dell’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché il Ministero non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione della sentenza né fornito chiarimenti al riguardo, il giudice ha condannato l’Amministrazione a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da esercitare entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 7 CCNI del 31 agosto 1999

    retribuzione professionale docenti

    La disposizione contrattuale è richiamata nella sentenza del giudice ordinario quale fondamento del diritto della docente alla retribuzione professionale per il servizio prestato con contratti a tempo determinato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il privato allega l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o prova della corretta esecuzione del titolo, il giudice può accertare l’inottemperanza e ordinare l’adempimento entro un termine.
  • In caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all’amministrazione e, se necessario, di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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