Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29221/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento sulla rendita catastale per l'anno 2016 relativo a un immobile per il quale la proprietaria aveva presentato dichiarazione DOCFA chiedendo il cambio di destinazione d'uso da negozio a garage, al fine di adibirlo a pertinenza della prima casa. La CTR della Toscana aveva respinto l'appello dell'Ufficio, valorizzando una serie di operazioni e circostanze concrete: presentazione di pratica urbanistica SCIA, pagamento di oneri per passo carrabile, autorizzazione con smussatura del marciapiede pubblico e richiesta di variazione catastale da categoria C/1 a C/6. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; secondo, violazione degli artt. 6, 61 e 62 d.P.R. 1142/1949 e dell'art. 8 d.P.R. 138/1998, sostenendo che la CTR avesse attribuito rilievo a elementi non previsti dalla disciplina catastale e avesse trascurato che non vi erano state modifiche sostanziali dell'immobile, come emergente dal confronto tra le planimetrie, e che altri immobili della zona risultavano ancora accatastati come negozi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente ma concisa e sufficientemente intellegibile, anche perché l'adesione alla sentenza di primo grado consentiva di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo che la rendita catastale va determinata con riferimento alle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche del bene e alla sua destinazione funzionale e produttiva in senso oggettivo, non al mero uso concreto o di fatto, salvo il rispetto della disciplina urbanistica. Poiché la sentenza impugnata aveva valorizzato soprattutto l'uso e circostanze fattuali ulteriori, senza accertare se la variazione di destinazione d'uso fosse stata approvata dalle autorità competenti, la decisione è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR della Toscana, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stata utilizzata per dedurre, rispettivamente, la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione di legge.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando manchi un percorso argomentativo idoneo a rendere comprensibile la decisione.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione.

  • artt. 6, 61 e 62 d.P.R. 1142/1949

    La determinazione della rendita catastale deve essere effettuata secondo i criteri legali relativi alle caratteristiche oggettive e alla destinazione del bene.

  • art. 8 d.P.R. 138/1998

    La classificazione catastale va ancorata alla destinazione funzionale e produttiva del bene, con accertamento in rapporto alle sue potenzialità d'uso e alla disciplina urbanistica.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è valida se consente di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del percorso decisionale e la riconducibilità dei fatti al principio di diritto richiamato; in difetto, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla.
  • La concisione della motivazione non integra di per sé nullità, purché la sentenza contenga una pur sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che consenta di individuare il thema decidendum e il ragionamento seguito dal giudice.
  • In tema di rendita catastale, il parametro decisivo è la destinazione funzionale e produttiva del bene in base alle sue caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche, non il mero utilizzo concreto che il proprietario ne faccia.
  • La diversa destinazione di fatto di un immobile non assume rilievo catastale se non si traduce in una modifica oggettiva della sua idoneità funzionale e, comunque, occorre verificare che l'eventuale variazione di destinazione d'uso sia stata assentita dalle autorità competenti.
  • Nel giudizio sulla classificazione catastale, il giudice di merito non può fondare la decisione su elementi extralegali o meramente fattuali sganciati dai criteri normativi di accertamento della rendita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.