Cassazione Penale, Ordinanza n. 03554/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era affidato a un unico motivo, con cui si censurava il giudizio di recidiva qualificata applicato dal giudice di merito. La difesa sosteneva, in sostanza, l'erroneità o l'illogicità della valorizzazione della recidiva. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato numerosi precedenti penali, anche specifici e recenti, come base del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenendo conto dell'epoca dei precedenti, della gravità dei fatti e della maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico l'unico motivo sulla recidiva qualificata, osservando che la Corte d'appello aveva già motivato adeguatamente il relativo giudizio con riferimento a precedenti penali numerosi, specifici e recenti, alla gravità dei fatti e alla concreta maggiore propensione a delinquere. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri il giudizio sulla recidiva in termini generici, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito.
- Il giudizio di recidiva qualificata può essere sorretto dalla valorizzazione di precedenti penali numerosi, specifici e recenti, nonché dalla gravità dei fatti e dagli elementi concreti da cui desumere una maggiore propensione a delinquere.
- Quando il motivo di impugnazione non si misura con la ratio decidendi della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03362/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03365/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03367/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03368/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03370/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03378/2026 del 28/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →