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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34730/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di concorso in contraffazione e falsificazione di documento (artt. 110 e 482 c.p., in relazione all'art. 477 c.p.). Le censure erano quattro: 1) il documento sarebbe stato un "falso grossolano" e quindi la condotta non avrebbe offeso il bene giuridico tutelato (art. 49 c.p.); 2) il fatto andava riqualificato come mera utilizzazione di atto falso (art. 489 c.p.) perché non vi sarebbero prove della partecipazione del ricorrente alla contraffazione; 3) vizio nel trattamento sanzionatorio, chiedendo pena al minimo edittale e prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti; 4) esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), dedotta per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi generici o manifestamente infondati: sul falso grossolano la Corte territoriale aveva motivato che i segni di contraffazione non erano immediatamente riconoscibili per persone comuni ma solo per soggetti con specifiche competenze; sulla riqualificazione ha richiamato il principio secondo cui la presenza dei dati personali dell'utilizzatore sul documento contraffatto è indizio della partecipazione alla falsificazione; sul trattamento sanzionatorio la valutazione del merito è stata ritenuta regolare e adeguatamente motivata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'eccezione di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non era stata proposta in appello e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto integrato il concorso in contraffazione quando il documento riporta le generalità dell'utilizzatore

  • art. 482 c.p.

    Norma sul delitto di falsità materiale; applicata per la contraffazione della patente

  • art. 477 c.p.

    Richiamata come norma relativa ai documenti amministrativi (patente), in relazione alla contraffazione contestata

  • art. 49 c.p.

    Richiamato dall'imputato per sostenere l'inidoneità della condotta; la Corte ha ritenuto che l'esclusione della punibilità per "falso grossolano" richiede che la difformità sia immediatamente percepibile da chiunque, criterio non soddisfatto nel caso

  • art. 489 c.p.

    Norma sulla mera utilizzazione di atto falso; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la presenza dei dati personali dell'utilizzatore sul documento falso è indizio della partecipazione alla falsificazione, escludendo la riqualificazione

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha dichiarato inammissibile la questione perché non sollevata in appello e non proponibile per la prima volta in cassazione

  • art. 606 co. 3 c.p.p.

    Richiamato per il principio che impedisce di sollevare in cassazione questioni che non siano state dedotte in precedenza, applicato al tema dell'art. 131-bis

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Richiamati come principi che guidano la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito

Massime di principio

  • Il "falso grossolano" ai sensi dell'art. 49 c.p. esclude la punibilità solo se la difformità è immediatamente riconoscibile da qualsiasi persona comune, senza necessità di competenze tecniche; se i segni di falsità sono apprezzabili solo da esperti o appartenenti a forze di polizia, non opera l'esclusione
  • Quando un documento falso reca le generalità dell'utilizzatore, ciò rappresenta un forte indice della partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione (almeno come istigatore o concorso), rendendo difficile la riqualificazione in mera utilizzazione ex art. 489 c.p.
  • Le doglianze sul quantum della pena e sulla valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo se emerge un vizio logico o arbitrario nella motivazione
  • La deduzione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. deve essere proposta e adeguatamente motivata già in giudizio di merito (o in appello); non può, di regola, essere sollevata per la prima volta in cassazione se il relativo diritto era già vigente alla data della sentenza impugnata
  • In casi di falsificazione documentale, la valutazione complessiva circa l'idoneità della condotta a ledere la pubblica fede richiede un esame ex ante delle caratteristiche del documento e del contesto in cui è stato prodotto e usato

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