Cassazione Penale, Sentenza n. 34730/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di concorso in contraffazione e falsificazione di documento (artt. 110 e 482 c.p., in relazione all'art. 477 c.p.). Le censure erano quattro: 1) il documento sarebbe stato un "falso grossolano" e quindi la condotta non avrebbe offeso il bene giuridico tutelato (art. 49 c.p.); 2) il fatto andava riqualificato come mera utilizzazione di atto falso (art. 489 c.p.) perché non vi sarebbero prove della partecipazione del ricorrente alla contraffazione; 3) vizio nel trattamento sanzionatorio, chiedendo pena al minimo edittale e prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti; 4) esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), dedotta per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi generici o manifestamente infondati: sul falso grossolano la Corte territoriale aveva motivato che i segni di contraffazione non erano immediatamente riconoscibili per persone comuni ma solo per soggetti con specifiche competenze; sulla riqualificazione ha richiamato il principio secondo cui la presenza dei dati personali dell'utilizzatore sul documento contraffatto è indizio della partecipazione alla falsificazione; sul trattamento sanzionatorio la valutazione del merito è stata ritenuta regolare e adeguatamente motivata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'eccezione di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non era stata proposta in appello e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto integrato il concorso in contraffazione quando il documento riporta le generalità dell'utilizzatore
art. 482 c.p.
Norma sul delitto di falsità materiale; applicata per la contraffazione della patente
art. 477 c.p.
Richiamata come norma relativa ai documenti amministrativi (patente), in relazione alla contraffazione contestata
art. 49 c.p.
Richiamato dall'imputato per sostenere l'inidoneità della condotta; la Corte ha ritenuto che l'esclusione della punibilità per "falso grossolano" richiede che la difformità sia immediatamente percepibile da chiunque, criterio non soddisfatto nel caso
art. 489 c.p.
Norma sulla mera utilizzazione di atto falso; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la presenza dei dati personali dell'utilizzatore sul documento falso è indizio della partecipazione alla falsificazione, escludendo la riqualificazione
art. 131-bis c.p.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha dichiarato inammissibile la questione perché non sollevata in appello e non proponibile per la prima volta in cassazione
art. 606 co. 3 c.p.p.
Richiamato per il principio che impedisce di sollevare in cassazione questioni che non siano state dedotte in precedenza, applicato al tema dell'art. 131-bis
artt. 132 e 133 c.p.
Richiamati come principi che guidano la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito
Massime di principio
- Il "falso grossolano" ai sensi dell'art. 49 c.p. esclude la punibilità solo se la difformità è immediatamente riconoscibile da qualsiasi persona comune, senza necessità di competenze tecniche; se i segni di falsità sono apprezzabili solo da esperti o appartenenti a forze di polizia, non opera l'esclusione
- Quando un documento falso reca le generalità dell'utilizzatore, ciò rappresenta un forte indice della partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione (almeno come istigatore o concorso), rendendo difficile la riqualificazione in mera utilizzazione ex art. 489 c.p.
- Le doglianze sul quantum della pena e sulla valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo se emerge un vizio logico o arbitrario nella motivazione
- La deduzione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. deve essere proposta e adeguatamente motivata già in giudizio di merito (o in appello); non può, di regola, essere sollevata per la prima volta in cassazione se il relativo diritto era già vigente alla data della sentenza impugnata
- In casi di falsificazione documentale, la valutazione complessiva circa l'idoneità della condotta a ledere la pubblica fede richiede un esame ex ante delle caratteristiche del documento e del contesto in cui è stato prodotto e usato
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