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Sentenza

Sentenza n. 11145/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS-emesso in data 16 febbraio 2021 e notificato in data 10 giugno 2021.

Giustizia amministrativa202109694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale adottato sulla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della l. 91/1992, sostenendo che, poiché la cittadinanza può essere revocata, non avrebbe potuto essere negata sulla base di un semplice sospetto, nonché il difetto di motivazione del provvedimento, fondato su elementi ostativi non esplicitati. Con il secondo motivo ha lamentato carenza di istruttoria e motivazione e violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e la conseguente lesione della partecipazione procedimentale. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione del diritto di difesa per la mancata ostensione, in sede procedimentale, della documentazione istruttoria riservata posta a fondamento del diniego. Nel corso del giudizio il TAR ha ordinato al Ministero di depositare la documentazione istruttoria, con cautele per la tutela delle fonti e dell'attività di intelligence. Il Ministero ha depositato una relazione riservata, della quale il ricorrente ha preso visione, contestandola con una memoria non notificata e senza proporre motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la residenza decennale costituisca soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisca un diritto alla cittadinanza, il cui conferimento è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione prognostica sull'integrazione del richiedente e sulla sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali della Repubblica. La revocabilità della cittadinanza non impedisce il diniego preventivo quando sussistano elementi idonei a far ritenere che la concessione possa mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo, anche per relationem, agli elementi ostativi provenienti dagli organismi preposti alla sicurezza dello Stato. In ragione della natura riservata degli accertamenti, l'amministrazione può utilizzare una motivazione attenuata e non divulgare dettagli suscettibili di compromettere le fonti o operazioni di intelligence. La relazione depositata in giudizio ha evidenziato la contiguità del ricorrente a movimenti e organizzazioni islamiche ritenuti non compatibili con la sicurezza della Repubblica; per il giudice, in tale ambito è sufficiente una prognosi probabilistica e un sospetto qualificato, senza necessità di condanne o precedenti penali. Il motivo relativo all'art. 10-bis l. 241/1990 è stato respinto perché la censura era meramente formale: il ricorrente non ha indicato quale concreto apporto avrebbe potuto fornire nel procedimento e, dopo la conoscenza della relazione riservata, non ha proposto motivi aggiunti. Anche la censura relativa alla mancata ostensione è stata respinta, poiché la riservatezza giustificava l'omissione nella fase procedimentale e la successiva disclosure giudiziale, disposta con cautele dal TAR, ha consentito l'esercizio delle difese. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione; il conferimento resta oggetto di ampia discrezionalità amministrativa.

  • art. 10-bis l. 91/1992

    La possibilità di revocare la cittadinanza non impone all'amministrazione di concederla quando sussistano elementi di rischio per la sicurezza della Repubblica.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto non può essere dedotta in termini meramente formali; il privato deve indicare gli elementi partecipativi concretamente idonei a incidere sul contenuto del provvedimento.

  • art. 52 Cost.

    La sicurezza della Repubblica costituisce un interesse di rango superiore, rilevante nella valutazione della domanda di cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti e della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992 è esercizio di potere ampiamente discrezionale: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non fonda un diritto alla concessione.
  • Quando emergano elementi istruttori attendibili dai quali l'amministrazione possa ragionevolmente desumere un pericolo per la sicurezza della Repubblica, il diniego della cittadinanza può fondarsi su una valutazione prognostica e probabilistica, senza necessità di condanne o precedenti penali e anche sulla base di frequentazioni o appartenenze associative ritenute incompatibili con la sicurezza nazionale.
  • Nei procedimenti di concessione della cittadinanza fondati su esigenze di sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata, anche mediante richiamo per relationem a elementi riservati, quando la disclosure integrale possa compromettere le fonti informative o attività di intelligence.
  • La riservatezza degli accertamenti di sicurezza può giustificare la mancata ostensione della documentazione nella fase procedimentale; il diritto di difesa è comunque assicurato quando il giudice disponga la produzione degli atti in giudizio con le cautele necessarie alla protezione delle informazioni classificate.
  • La contestazione della violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non può limitarsi alla denuncia dell'omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma deve indicare gli elementi fattuali o valutativi che il privato avrebbe potuto introdurre nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sull'esito.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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