Cassazione Penale, Sentenza n. 18595/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello di Milano che, riconoscendo il vincolo di continuazione con precedenti sentenze (tra cui quella del 30/11/2017), ha rideterminato la pena in 1 anno e 9 mesi di reclusione e non ha concesso la sospensione condizionale della pena. Il motivo principale del ricorso è che, secondo la difesa, le uniche condanne rilevabili nel casellario erano due sanzioni pecuniarie ormai estinte (per ingiurie e minacce) e una condanna definitiva di breve durata (2 mesi e €200) che, cumulata con la pena del presente processo, non supererebbe i limiti per la concessione della sospensione ai sensi degli artt. 163, 164 e 168 c.p.; pertanto il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione di non concedere la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva escluso la concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di precedenti ostativi e della precedente fruizione del beneficio. Dal casellario è risultato, oltre alle multe estinte, una condanna per "simulazione di reato" (Tribunale di Lecco, 19/09/2019, irrevocabile 05/11/2019) alla pena di 1 anno di reclusione (pena sospesa) e altre condanne menzionate; tale condanna di una certa entità è stata considerata ostativa alla concessione della sospensione per la pena inflitta con la sentenza impugnata, anche considerata l'unificazione con altra pena sospesa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.), la richiesta della parte civile di rifusione delle spese è stata respinta e disposta la misura di oscuramento dei dati come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
La norma riguarda la sospensione condizionale della pena; la Corte ha interpretato che la presenza di precedenti con pena detentiva di entità significativa (anche se già sospesa) e la precedente fruizione del beneficio costituiscono ostacolo alla nuova concessione del beneficio
art. 164 cod. pen.
Norma collegata ai requisiti per la sospensione condizionale; è stata richiamata nel quadro dell'analisi dei limiti e delle condizioni per la sospensione
art. 168 cod. pen.
Rilevante nel contesto della concorrente applicazione di più pene e della determinazione dei limiti per la sospensione; la Corte ha valutato il cumulo delle pene e l'effetto ostativo dei precedenti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio ai sensi di questa disposizione
art. 52 D.Lgs. 196/2003
Richiamato per l'oscuramento dei dati personali nelle comunicazioni del provvedimento, come disposto nel dispositivo
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa se sussistono precedenti penali ostativi che prevedono pena detentiva di entità tale da impedire il beneficio, anche quando tali precedenti abbiano già comportato sospensione della pena.
- Le sanzioni pecuniarie estinte per decorso del tempo o per indulto non costituiscono automaticamente ostacolo, ma vanno valutate insieme agli altri precedenti risultanti dal casellario giudiziale.
- La precedente fruizione del beneficio della sospensione condizionale in altra occasione può costituire ostacolo alla nuova concessione; il giudice deve verificare lo stato delle precedenti condanne (effettiva estinzione, sospensione, ecc.).
- In sede di Cassazione la verifica dell'esistenza e della rilevanza dei precedenti si fonda sul contenuto del casellario giudiziale e sulla valutazione di merito della corte d'appello, che non è facilmente sindacabile se adeguatamente motivata.
- La parte civile, nel giudizio di legittimità, non è legittimata a chiedere la rifusione delle spese connesse alla decisione sulla sospensione condizionale della pena quando la questione non incide sull'azione civile; quindi in casi analoghi non ha diritto automatico alla rifusione delle spese di grado di legittimità.
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