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Sentenza

Sentenza n. 280/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento 1) della determina n. 44 del 26 giugno 2025, con la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria della “Procedura aperta per la definizione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento notturno del servizio di presidio, sorveglianza e supervisione degli impianti meccanici, antincendio, elettrici e speciali presenti nell’immobile denominato “Real Teatro di San Carlo” di proprietà del Demanio dello Stato gestito dalla fondazione Teatro di San Carlo” CIG_ B404CA41BE; 2) della nota prot. 37877/25 del 19.6.2025 con la quale è stata comunicata, “ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90”, la revoca dell’aggiudicazione;

Giustizia amministrativa202503837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’aggiudicazione e conseguente scorrimento della graduatoria, preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determina di revoca dell’aggiudicazione e la relativa comunicazione, deducendo anzitutto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, sul presupposto che non le sarebbe stato comunicato tempestivamente l’avvio del procedimento e che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente esaminato le osservazioni presentate. Ha inoltre dedotto la violazione della lex specialis e l’eccesso di potere, contestando la fondatezza e la dimostrazione degli addebiti posti a base della revoca. In particolare, ha contestato il mutamento dei nominativi del personale indicato nell’offerta, la difformità dell’inquadramento contrattuale rispetto al CCNL metalmeccanico richiesto dal capitolato, la non corrispondenza tra attestazioni e certificazioni del personale e prestazioni richieste, i diversi livelli di inquadramento rispetto alle dichiarazioni rese in gara e il mancato avvio dell’attività di affiancamento prevista dal capitolato. La controversia riguardava una gara per un servizio notturno di presidio, sorveglianza e supervisione di impianti meccanici, antincendio, elettrici e speciali presso il Real Teatro di San Carlo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il TAR ha ritenuto legittimo, in astratto, l’esercizio dell’autotutela anche dopo l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990 e dell’art. 18, comma 2, d.lgs. 36/2023, ma ha precisato che la revoca dell’aggiudicazione deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio, poiché incide su una posizione di vantaggio qualificata dell’aggiudicatario. Nel caso concreto, tuttavia, la finalità partecipativa è stata comunque raggiunta: la nota del 3 giugno 2025 aveva natura sostanzialmente endoprocedimentale, indicava espressamente l’avvio del procedimento di revoca, illustrava le ragioni dell’Amministrazione e consentiva alla ricorrente di formulare osservazioni, che erano state esaminate e confutate. Non era necessaria una perfetta identità tra le ragioni indicate nella comunicazione di avvio e quelle del provvedimento finale, essendo sufficiente un nesso logico e funzionale; le contestazioni relative al CCNL e alle attestazioni del personale costituivano sviluppo istruttorio dei rilievi già prospettati sull’incongruenza delle risorse umane offerte. Anche le censure sostanziali sono state respinte. Il TAR ha ritenuto rilevante la corrispondenza del CCNL già alla data di presentazione dell’offerta, non essendo sufficiente un allineamento successivo. Ha inoltre riconosciuto rilievo ai nominativi del personale, poiché erano stati indicati nell’offerta tecnica e avevano contribuito all’attribuzione del punteggio; le certificazioni erano nominative e funzionali a garantire specifici standard di sicurezza. Il mutamento dei nominativi, le difformità delle attestazioni e dei livelli di inquadramento e il mancato avvio dell’affiancamento potevano quindi essere valutati complessivamente ai fini dell’affidabilità dell’aggiudicataria. La particolare delicatezza del servizio, svolto in orario notturno su impianti anche antincendio ed elettrici di un immobile di rilevanza istituzionale, giustificava un rigoroso controllo sull’effettiva disponibilità di personale qualificato e sulla coerenza tra qualifiche, certificazioni e mansioni. Escluse le violazioni partecipative e i dedotti vizi di eccesso di potere, il TAR ha confermato la revoca e condannato la ricorrente al pagamento di 3.000 euro di spese di lite in favore della stazione appaltante; nulla per le spese nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell’azione di annullamento proposta contro la revoca dell’aggiudicazione.

  • art. 120, comma 11, c.p.a.

    Giustifica la redazione sintetica della sentenza nel rito relativo alle controversie in materia di contratti pubblici.

  • art. 7 l. 241/1990

    La revoca dell’aggiudicazione deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento; tuttavia, la violazione non determina l’annullamento quando il destinatario abbia comunque conosciuto aliunde le ragioni dell’intervento e abbia potuto partecipare effettivamente al procedimento.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Costituisce la base generale del potere di revoca in autotutela, esercitabile anche dopo l’aggiudicazione, nel rispetto delle garanzie partecipative.

  • art. 18, comma 2, d.lgs. 36/2023

    l’esercizio dei poteri di autotutela

    La disposizione fa salvo l’esercizio dei poteri di autotutela anche dopo l’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione.

  • art. 4.2 del Capitolato di gara

    Prevedeva l’attività di affiancamento, il cui mancato avvio è stato considerato tra gli elementi indicativi della non affidabilità dell’aggiudicataria.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale dell’esercizio dell’autotutela amministrativa, in collegamento con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

Massime di principio

  • L’Amministrazione può esercitare il potere di autotutela e revocare l’aggiudicazione anche dopo che essa abbia acquisito efficacia, purché ricorrano i presupposti del potere di revoca e siano rispettate le garanzie partecipative previste dalla legge.
  • La comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione deve essere valutata in senso sostanziale: la sua omissione o irregolarità non comporta l’annullamento quando l’aggiudicatario abbia comunque conosciuto le ragioni dell’intervento, abbia potuto interloquire e le sue osservazioni siano state esaminate dall’Amministrazione.
  • Non è necessaria una perfetta coincidenza tra le ragioni indicate nella comunicazione di avvio e quelle poste a fondamento del provvedimento finale; è sufficiente che sussista un nesso logico e funzionale tale da consentire al destinatario di comprendere le contestazioni e di esercitare effettivamente la partecipazione procedimentale.
  • Nella verifica dell’affidabilità dell’aggiudicatario possono assumere rilievo il mutamento del personale nominativamente indicato nell’offerta, la difformità delle qualifiche e delle certificazioni e il mancato rispetto degli obblighi di affiancamento, soprattutto quando le caratteristiche personali degli operatori abbiano inciso sulla valutazione dell’offerta e siano funzionali alla sicurezza del servizio.
  • La conformità del CCNL e degli altri requisiti dichiarati in gara deve sussistere con riferimento alla data di presentazione dell’offerta; un adeguamento successivo non dimostra l’originaria correttezza della dichiarazione né neutralizza il rilievo della difformità accertata.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaPartecipazione al procedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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