Sentenza n. 15676/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, RICORSO INTRODUTTIVO: del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione - UPR MN Nord / Ufficio Conversioni Patenti, sull'istanza di conversione della patente di guida libanese presentata in data 13 giugno 2025, con prot. n. 60RM450736; MOTIVI AGGIUNTI: - del provvedimento di diniego emesso dall’Ufficio Motorizzazione Civile di Roma in data 22 luglio 2026, relativo all’istanza di conversione della patente di guida libanese n. 2440732, presentata in data 13 giugno 2025, pratica n. CCF_009565 / prot. n. 60RM450736, con il quale è stata rigettata la domanda di conversione in patente italiana; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi eventuali atti istruttori interni, pareri, note tecniche, verbali, direttive o determinazioni utilizzati dall’Amministrazione per pervenire al rigetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio sull’istanza di conversione della patente di guida libanese presentata il 13 giugno 2025; con motivi aggiunti è stato impugnato il sopravvenuto diniego di conversione del 22 luglio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito contro il silenzio-inadempimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’istanza del 13 giugno 2025, relativa alla conversione della patente libanese. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego di conversione adottato dall’Ufficio Motorizzazione Civile di Roma il 22 luglio 2026, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti e connessi. La sentenza non espone le censure di merito contro il diniego e non esamina la domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda contro il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’amministrazione ha adottato nelle more un provvedimento espresso di diniego, impugnato con motivi aggiunti. Ha disposto la conversione dal rito in materia di silenzio al rito ordinario per la prosecuzione del giudizio e ha fissato al 20 ottobre 2026 la camera di consiglio per trattare la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, dopo il perfezionamento dei termini previsti dall’art. 55 c.p.a. e la decisione sulla richiesta di patrocinio a spese dello Stato. La decisione sulle spese è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
art. 117, comma 5, c.p.a.
Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito
Il provvedimento espresso sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti e la prosecuzione dell’intero giudizio segue il rito previsto per il nuovo provvedimento; nel caso concreto ciò giustifica la conversione dal rito sul silenzio al rito ordinario.
art. 55 c.p.a.
debba fissarsi, per la trattazione della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, la camera di consiglio del 20 ottobre 2026 quando si saranno perfezionati i termini ex art. 55 c.p.a. e sarà stata assunta la decisione della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato
La trattazione della domanda cautelare proposta con motivi aggiunti è rinviata alla camera di consiglio fissata dopo il perfezionamento dei termini previsti per la tutela cautelare.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso che il ricorrente impugna con motivi aggiunti, la domanda contro il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e il giudizio prosegue secondo il rito previsto per il nuovo provvedimento.
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