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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23128/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva prosciolto per estinzione del reato (prescrizione) dopo che la Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado. I motivi qualificavano: (1) violazione e/o errata applicazione della normativa ai fini dell'attribuzione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, con dedotta prova che l'incidente sarebbe stato provocato da altro soggetto; (2) nullità dell'accertamento irripetibile (prelievo ematico) per mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, con la conseguente doglianza che tale nullità avrebbe dovuto comportare il proscioglimento nel merito (assoluzione) e non la mera estinzione per prescrizione; (3) contestazione dell'applicabilità della sanatoria prevista dall'art. 438, comma 6-bis, c.p.p., in presenza della suddetta nullità.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il profilo relativo alla contestazione della circostanza aggravante (mancanza di interesse a impugnare, essendosi la sentenza conclusa con proscioglimento per prescrizione che non è influenzato dalla questione). Ha ammesso ma ritenuto infondati gli altri profili: ha confermato il principio che la mancata informazione della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento del prelievo ematico è una nullità "a regime intermedio" che può essere tempestivamente dedotta fino alla pronuncia di primo grado (artt. 180 e 182 c.p.p.), ma che può essere sanata nelle ipotesi di richiesta del rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna ai sensi degli artt. 438, comma 6-bis, e 464 c.p.p. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186 codice della strada

    Riferimento alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza e alla circostanza aggravante del comma 2-bis; la Corte ha ritenuto che la contestazione della circostanza aggravante fosse priva di interesse nel caso di proscioglimento per prescrizione

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; invocata dal ricorrente per dedurre inosservanza o errata applicazione di legge

  • artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini e le modalità per proporre eccezioni di nullità; la Corte ha affermato che la mancata informazione al conducente è nullità di ordine generale suscettibile di essere dedotta fino alla sentenza di primo grado

  • art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la sanatoria di determinate nullità in caso di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale; la Corte ha ritenuto applicabile la sanatoria alla nullità relativa al mancato avviso della facoltà di difesa nel contesto fattuale

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Collegato all'art. 438, disciplina gli effetti del rito abbreviato; utilizzato dalla Corte per affermare la possibilità di sanatoria della nullità nel rito abbreviato

  • art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Citato in relazione al deposito delle conclusioni scritte della Procura generale; non inciso sulla decisione di merito

Massime di principio

  • La mancata informazione al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di un prelievo ematico configurante accertamento irripetibile è una nullità di ordine generale a "regime intermedio": può essere eccepita fino alla pronuncia di primo grado.
  • Tale nullità può essere sanata nelle ipotesi in cui l'imputato fruisca del rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi degli artt. 438, comma 6-bis, e 464 c.p.p.; perciò la scelta del rito può incidere sull'efficacia di contestazioni procedurali.
  • Se la decisione impugnata è un proscioglimento per estinzione del reato (prescrizione), il ricorrente può mancare di interesse a dedurre questioni che non incidono sull'esito definitivo: alcune censure possono quindi risultare inammissibili per carenza di interesse.
  • In casi simili è strategico porre tempestivamente le eccezioni di nullità (in primo grado) e valutare attentamente le conseguenze di richiedere il rito abbreviato, perché può determinare la sanatoria delle nullità procedurali.
  • La Corte di Cassazione tende a distinguere tra questioni meramente formali e questioni sostanziali che incidono sul diritto di difesa e valuta la rilevanza pratico-processuale della censura rispetto all'esito del processo prima di ammettere il motivo.

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