Sentenza n. 895/2026 - Milano, Sezione 4
per l’accertamento previa adozione di misure cautelari, dell’illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo presentata dal ricorrente, nonché per la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, presentata il 15 dicembre 2025, chiedendo anche la condanna dell'amministrazione ad adottare un provvedimento espresso. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro trenta giorni previsto dall'art. 2 l. 241/1990 e la violazione del dovere di provvedere derivante dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015, secondo cui le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha comunicato che l'amministrazione aveva disposto l'attivazione delle misure di accoglienza in suo favore dall'11 marzo 2026, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'amministrazione aveva provveduto sull'istanza concedendo le misure di accoglienza richieste. Tale sopravvenuto provvedimento ha fatto venir meno il silenzio inizialmente serbato e l'interesse del ricorrente alla decisione sulla domanda. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della fattispecie. È stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rinviando a separato provvedimento la liquidazione del compenso al difensore.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale fonte dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro trenta giorni.
art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015
le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale
La disposizione è stata invocata quale fondamento del dovere dell'amministrazione di provvedere sull'accesso alle misure di accoglienza dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La norma è stata applicata per dichiarare cessata la materia del contendere quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto, facendo venir meno il silenzio e l'interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto dal ricorrente, viene meno il silenzio contestato e, se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'attivazione delle misure di accoglienza disposta dall'amministrazione dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio soddisfa la domanda di adozione di un provvedimento espresso e rende improcedibile ogni ulteriore richiesta diretta a ottenere una pronuncia sull'inerzia originaria.
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