Sentenza n. 14322/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme sulla richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio D, trasmessa in data 25/9/2025 e assegnata al n. di pratica 20250003148 del 26/09/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di visto nazionale per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, pre-iscritta a un corso di laurea presso un’università italiana, aveva presentato al Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme una domanda di visto nazionale di tipo D per motivi di studio, completa della documentazione richiesta. Decorso il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento, e nonostante un sollecito, l’Amministrazione non aveva adottato né un provvedimento di rilascio né un diniego. Il Consolato si era limitato a rappresentare difficoltà operative connesse all’identificazione della richiedente e alla consegna materiale del visto, nel contesto della situazione di conflitto nella Striscia di Gaza. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 della l. 241/1990, dell’art. 5, comma 8, del d.P.R. 394/1999 e dei principi di buon andamento e correttezza amministrativa, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il Ministero ha sostenuto che la conclusione non fosse materialmente possibile per l’impossibilità di procedere all’identificazione, all’eventuale acquisizione dei dati biometrici e alla consegna del visto nelle condizioni operative e di sicurezza esistenti a Gaza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’illegittimità del silenzio-inadempimento. La comunicazione dell’Amministrazione è stata qualificata come interlocutoria e soprassessoria, perché si limitava a rappresentare difficoltà operative senza definire la domanda di visto. Il giudice ha ritenuto che tali difficoltà, pur descrivendo un impedimento fattuale, non potessero giustificare la protrazione sine die del procedimento. L’Amministrazione era comunque tenuta ad adottare una determinazione espressa: qualora avesse ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio, avrebbe dovuto emanare un diniego formale, motivato e recante l’indicazione dei mezzi di impugnazione. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 750 euro, oltre accessori, a titolo di spese processuali.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice di accertare l’illegittimità del silenzio e di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine; presuppone che, al momento della decisione, perduri l’inerzia e l’interesse ad agire.
art. 2, commi 1, 2 e 3, l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999
Prevede la conclusione del procedimento relativo al rilascio del visto d’ingresso entro 90 giorni dalla richiesta.
art. 6-bis d.P.R. 394/1999
Impone, quando non risultino integrati i presupposti per il rilascio del visto, l’adozione di un provvedimento formale di diniego, motivato e recante l’indicazione dei mezzi di impugnazione.
art. 97 Cost.
È richiamato con riferimento ai principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base per la regolazione delle spese di giudizio.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’Amministrazione adempie all’obbligo di conclusione del procedimento solo mediante l’adozione di un provvedimento espresso e definitivo; una comunicazione interlocutoria o soprassessoria, che si limiti a rappresentare difficoltà operative o rinvii la decisione a un momento futuro e incerto, non è sufficiente.
- Le difficoltà fattuali e organizzative, anche se dipendenti da condizioni eccezionali o di sicurezza, non legittimano di per sé la protrazione sine die dell’inerzia amministrativa: l’Amministrazione deve comunque assumere una determinazione formale sull’istanza, eventualmente negativa e motivata.
- Quando l’Amministrazione ritenga insussistenti i presupposti per il rilascio di un visto d’ingresso, deve esprimere tale valutazione mediante un formale provvedimento di diniego, motivato e corredato dall’indicazione dei mezzi di impugnazione; non può sostituirlo con il mantenimento indefinito della pratica in pendenza.
- L’interesse a proporre o proseguire l’azione avverso il silenzio permane finché l’Amministrazione non adotta un provvedimento conclusivo, quale che ne sia il contenuto; un atto meramente infraprocedimentale o soprassessorio non determina il venir meno dell’inerzia rilevante ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
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