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Sentenza

Sentenza n. 13172/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202512328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che l'unico precedente penale a suo carico, costituito da una sentenza di patteggiamento del 2015, irrevocabile dal 2020, per rapina e lesioni personali, fosse risalente, isolato e di lieve entità e non potesse giustificare il diniego. Ha inoltre lamentato che l'Amministrazione non avrebbe considerato la complessiva condotta tenuta durante la permanenza in Italia e il suo ormai compiuto inserimento nel tessuto economico e sociale nazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come provvedimento ampiamente discrezionale e atto di alta amministrazione, fondato sulla valutazione dell'interesse pubblico all'inserimento stabile del richiedente nella comunità nazionale e sulla sua affidabilità morale e civile. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con una propria. Nel caso concreto, il precedente penale per rapina e lesioni personali è stato ritenuto sufficientemente grave e dotato di significativo disvalore, in quanto lesivo dell'integrità fisica e di beni fondamentali della persona. La sentenza di patteggiamento è stata considerata equiparabile, quoad effectum, a una pronuncia di condanna. La natura dei reati, la pena edittale prevista e il loro collocarsi nel periodo decennale di osservazione anteriore alla domanda hanno reso non irragionevole la prognosi ministeriale di inaffidabilità e di mancata compiuta integrazione. Il TAR ha ritenuto assolto l'onere motivazionale e insussistenti i dedotti difetti di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e sproporzione. Ha sottolineato che la particolare cautela dell'Amministrazione è giustificata dalla rilevanza e tendenziale irreversibilità dello status civitatis, restando salva la possibilità di reiterare la domanda in presenza di condizioni oggettive mutate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza decennale costituisce presupposto per la presentazione della domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il Ministero ha comunicato il preavviso di diniego prima dell'adozione del provvedimento finale.

  • art. 628, comma 1, c.p.

    La condanna per rapina è stata valutata quale precedente penale grave e sintomatico di possibile mancata integrazione e inaffidabilità del richiedente; la pena edittale massima è indicata in dieci anni.

  • art. 582 c.p.

    La condanna per lesioni personali è stata considerata lesiva dell'integrità fisica altrui e rilevante nella prognosi di affidabilità; la pena edittale massima è indicata in tre anni.

  • art. 6 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    La previsione delle condanne ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata come parametro sistematico per ritenere che reati con pena edittale massima almeno pari a tre anni possano costituire, a fortiori, circostanze ostative nella naturalizzazione, pur nell'ambito della valutazione discrezionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, non costituisce un diritto conseguente alla maturazione del periodo minimo di residenza, ma è il risultato di una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico all'inserimento stabile del richiedente nella comunità nazionale e della sua affidabilità morale e civile.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, una sentenza di patteggiamento può essere valutata, quoad effectum, come una pronuncia di condanna e può costituire elemento idoneo a fondare una prognosi negativa sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente.
  • Un precedente penale per reati con significativo disvalore, lesivi dell'integrità fisica o di altri beni fondamentali della persona, può giustificare il diniego della cittadinanza per naturalizzazione anche quando sia unico e risalente, purché la valutazione amministrativa sia logicamente motivata e fondata su un'istruttoria sufficiente.
  • L'obbligo motivazionale del diniego di cittadinanza deve essere calibrato sullo stadio del procedimento penale, sulla natura del reato e sulla distanza temporale dei fatti dalla domanda; in presenza di una sentenza penale irrevocabile può essere meno intenso rispetto al caso di una mera denuncia o notizia di reato.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla concessione della cittadinanza, quale atto di alta amministrazione, resta estrinseco e non sostitutivo: il giudice verifica istruttoria, veridicità dei fatti, logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza riesaminare nel merito la prognosi amministrativa.
  • La particolare cautela nella valutazione della cittadinanza è compatibile con il principio di proporzionalità quando sia giustificata dalla rilevanza e tendenziale irreversibilità dello status civitatis; il richiedente può reiterare la domanda qualora mutino le condizioni oggettive poste a fondamento del precedente diniego.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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