Sentenza del 26/02/2015 n. 1917 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO - Atti impugnabili - Provvedimento di sgravio parziale cartella - Non impugnabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta, poiché il provvedimento di sgravio parziale non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, tale atto, in quanto meramente consequenziale e non espressamente previsto tra quelli impugnabili, non può costituire da solo l’oggetto di un ricorso tributario autonomo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il provvedimento con cui era stato disposto lo sgravio solo parziale della cartella, ritenendo che tale atto potesse essere autonomamente impugnato davanti al giudice tributario per ottenere l’eliminazione della parte residua della pretesa.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
La disposizione individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. Il provvedimento di sgravio parziale della cartella non è incluso nell’elenco e, quindi, non può essere impugnato autonomamente.
Massime di principio
- Non ogni atto adottato dall’amministrazione nell’ambito della riscossione è autonomamente impugnabile: occorre verificare che rientri tra gli atti elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
- Lo sgravio parziale normalmente riduce la pretesa tributaria, ma non costituisce un nuovo atto impositivo autonomamente contestabile.
- Le contestazioni relative alla parte residua della pretesa devono essere sollevate impugnando l’atto tributario o della riscossione previsto dalla legge, nei termini applicabili, anziché il solo provvedimento di sgravio.
- L’impugnazione di un atto non autonomamente impugnabile può determinare l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, anche se il contribuente intende contestare l’importo ancora richiesto.
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