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Sentenza

Sentenza n. 1422/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pisa - Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle la carta elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell’esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all’amministrazione per l’adempimento spontaneo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha inoltre previsto, per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine, una penale pari all’interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all’adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre misure coercitive pecuniarie.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    carta elettronica dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico

    La norma fonda il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non esegue una sentenza ritualmente notificata ai fini dell’esecuzione forzata e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento spontaneo, il titolare della posizione riconosciuta può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione completa ed esatta del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e prevedere, per il ritardo successivo alla sua scadenza, una penalità di mora parametrata all’interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando un organo amministrativo idoneo e attribuendogli il potere di attivare le procedure necessarie all’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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