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Ordinanza

Ordinanza n. 283/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 207/2019 del 11.03.2019 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria.

Giustizia amministrativa202400326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Reggio Calabria e della sentenza del TAR che ne aveva ordinato l'esecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo con cui il Tribunale ordinario aveva ingiunto al Comune il pagamento di una somma per crediti commerciali incorporati in fatture, oltre agli interessi richiesti. Con precedente sentenza, il TAR aveva ordinato al Comune di corrispondere la sorte capitale e gli interessi moratori commerciali previsti dal d.lgs. 231/2002, calcolati secondo le decorrenze e i tassi applicabili alle singole fatture, nonché le spese della procedura monitoria, previa imputazione dei pagamenti effettuati secondo l'art. 1194 c.c. Il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti e una proroga del termine, prospettando che le fatture riportassero una scadenza di 180 giorni e che il Comune avesse approvato un piano di rilevazione dei debiti commerciali, invocando l'art. 1, comma 567, l. 234/2021, che prevede la non produzione di interessi per i debiti inseriti nel piano durante la procedura e fino alla presentazione delle proposte transattive. La società ha contestato l'applicabilità della sospensione, rilevando il mancato perfezionamento della proposta transattiva comunale.

La decisione

Il TAR ha reso i chiarimenti richiesti dal Commissario ad acta, precisando che gli interessi moratori devono essere calcolati al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in ciascuna fattura, in quanto tale era la domanda proposta nel procedimento monitorio e accolta dal decreto ingiuntivo, cui il giudice dell'ottemperanza è vincolato. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l'art. 1, comma 567, l. 234/2021 incida sulla determinazione della massa passiva da ammettere al pagamento nell'ambito della procedura transattiva, senza estinguere i crediti non ammessi o residui né escludere definitivamente gli interessi maturati. Nel caso concreto, non risultando provata l'accettazione della proposta transattiva da parte della società e non essendosi quindi perfezionato l'accordo, è venuta meno la condizione sospensiva della decorrenza degli interessi prospettata dal Comune. Il Comune resta pertanto tenuto all'integrale corresponsione degli interessi, secondo tasso e decorrenze indicati. È stata accolta la richiesta del Commissario ad acta ed è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • artt. 633 e ss. c.p.c.

    La domanda proposta nel procedimento monitorio, espressamente riferita agli interessi moratori decorrenti dalle scadenze delle singole fatture e calcolati secondo il d.lgs. 231/2002, delimita il contenuto del giudicato da eseguire.

  • d.lgs. 231/2002

    Gli interessi moratori sui crediti commerciali devono essere computati al tasso previsto dal decreto e decorrere dal giorno successivo alla scadenza indicata in ciascuna fattura.

  • art. 1194 c.c.

    I pagamenti parziali devono essere imputati secondo il criterio legale richiamato nella precedente sentenza di ottemperanza.

  • art. 1, comma 567, l. 234/2021

    Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 574 e sino al completamento della presentazione da parte del comune delle proposte transattive di cui al comma 575, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria

    La disposizione mira a determinare la consistenza della massa passiva nell'ambito della procedura transattiva e non comporta l'estinzione definitiva dei crediti non ammessi o residui. Nel caso concreto, il beneficio relativo alla sospensione degli interessi non opera stabilmente poiché la proposta transattiva non è stata accettata e l'accordo non si è perfezionato.

  • art. 248, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Il richiamo alla disciplina previgente e alla giurisprudenza costituzionale conferma che la sospensione o limitazione degli accessori durante la procedura concorsuale non estingue i crediti residui, i quali possono essere fatti valere dopo la conclusione della procedura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve attenersi al contenuto della domanda monitoria e alle statuizioni coperte dal giudicato, senza poter modificare il criterio di decorrenza o il tasso degli interessi stabiliti, anche implicitamente, dal titolo esecutivo.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce interessi moratori commerciali richiesti con riferimento alle singole fatture, questi devono essere calcolati al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 a decorrere dal giorno successivo alla scadenza indicata in ciascuna fattura.
  • La disciplina che sospende la produzione di interessi sui debiti inseriti nel piano di rilevazione dei debiti commerciali opera in funzione della definizione della massa passiva della procedura transattiva e non determina l'estinzione dei crediti non ammessi o residui né la perdita definitiva degli accessori.
  • In assenza di accettazione della proposta transattiva da parte del creditore, quando tale accettazione è necessaria per il perfezionamento dell'accordo, la transazione non si perfeziona e non può consolidarsi la sospensione degli interessi collegata alla procedura transattiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può rendere chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato e prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando le esigenze operative siano rappresentate nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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