Sentenza n. 211/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 464/2023 in data 5 dicembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione, da parte del Ministero, del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario relativamente al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 464/2023 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto, tra l’altro, il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, condannando il Ministero a consentirne la fruizione. La ricorrente ha dedotto che tale parte della pronuncia era rimasta ineseguita, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 14 giugno 2024 e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. Ha chiesto l’accredito di 2.000 euro sulla Carta docente, oltre agli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine di 120 giorni per l’adempimento e l’omessa esecuzione della pronuncia nella parte relativa alla Carta docente. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, per quanto riguarda la Carta docente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante il compimento degli adempimenti imposti dalla pronuncia del Tribunale del lavoro. Ha respinto la richiesta di interessi legali, poiché la sentenza da eseguire non conteneva alcuna statuizione al riguardo e il giudice dell’ottemperanza non può integrare o modificare il precetto del giudicato del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 e 114 c.p.a.
Consentono di agire per l’esecuzione del giudicato e, nei presupposti previsti, per la condanna al pagamento di somme dovute in relazione al giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Prevede una specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato; tale azione non era stata proposta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha constatato il decorso.
DPCM 28 novembre 2016
Individua le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, richiamate nella domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare a un’amministrazione l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando siano comprovati il contenuto precettivo della pronuncia, la sua notificazione, il decorso del termine previsto per l’adempimento e l’inottemperanza dell’amministrazione.
- Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel giudicato e non può integrarlo, ampliarlo o modificarlo introducendo obblighi non riconosciuti dalla sentenza da eseguire.
- La richiesta di interessi o rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato richiede la proposizione della specifica azione di condanna prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; essa non può essere introdotta genericamente nel giudizio di ottemperanza come semplice modalità di esecuzione di un comando giudiziale che non li abbia riconosciuti.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una specifica richiesta della parte vittoriosa.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale non comporta la liquidazione di un compenso, salvo diversa previsione non risultante dalla decisione.
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