Sentenza del 17/05/2016 n. 3017 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Conformità copia all'originale - Contestazione specifica - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta inammissibile perché il disconoscimento dell'autenticità o della conformità di una copia deve essere specifico e circostanziato. Non è sufficiente una contestazione generica rivolta indistintamente a tutti i documenti prodotti. Il principio è stato ricondotto all'orientamento espresso dalla Cassazione, ordinanza n. 7775/2014.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha formulato un disconoscimento generale e onnicomprensivo della conformità agli originali di tutte le copie depositate da Equitalia Sud, senza specificare quali documenti fossero contestati né indicare circostanze concrete idonee a far ritenere plausibile una falsificazione o una difformità.
Norme richiamate
Cassazione civile, ordinanza n. 7775/2014
Per disconoscere l'autenticità delle copie è necessaria una contestazione specifica e circostanziata.
Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale non può essere generico: la parte deve individuare i documenti contestati e indicare elementi concreti che rendano plausibile la falsificazione o la difformità.
Massime di principio
- La contestazione di copie documentali deve essere puntuale: occorre indicare il singolo documento, la parte contestata e le ragioni concrete della presunta difformità.
- Un disconoscimento formulato in modo generico, cumulativo o meramente assertivo può essere dichiarato inammissibile e non impedisce al giudice di utilizzare il documento.
- Per contestare efficacemente un documento è opportuno allegare elementi verificabili, come differenze grafiche, pagine mancanti, date incongruenti, alterazioni o altre circostanze specifiche.
- La mancata contestazione specifica può comportare il riconoscimento processuale dell'efficacia della copia prodotta dalla controparte, nei limiti previsti dalle regole processuali applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mag 2016Sentenza del 17/05/2016 n. 17 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 17 mag 2016Sentenza del 17/05/2016 n. 44 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 17 mag 2016Sentenza del 17/05/2016 n. 45 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 17 mag 2016Sentenza del 17/05/2016 n. 52 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 17 mag 2016Sentenza del 17/05/2016 n. 322 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 17 mag 2016Sentenza del 17/05/2016 n. 900 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →