Parere n. 544/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto -OMISSIS- del 9 settembre 2021 di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il decreto ministeriale del 9 settembre 2021 di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana, con istanza cautelare di sospensione
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del diritto di difesa per omessa comunicazione dei motivi ostativi; la violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 362/1994 per mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento; il difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alla valutazione degli elementi ritenuti ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica. È stata inoltre proposta istanza di sospensione del provvedimento, fondata su generiche allegazioni di danno grave e irreparabile. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso. La Sezione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi sulla natura e sul contenuto, in forma sinteticamente illustrata e con modalità idonee a preservare la riservatezza, degli elementi emersi nell’istruttoria amministrativa e sulla reale classificazione dei documenti indicati come riservati.
Il parere
La Sezione non ha ancora deciso il ricorso né l’istanza cautelare. Ha sospeso l’adozione del parere, facendo salva ogni decisione in rito, in sede cautelare e nel merito, e ha richiesto al Ministero dell’interno una nota illustrativa degli elementi emersi nell’istruttoria e della reale classificazione dei documenti riservati richiamati nella relazione ministeriale. La nota dovrà essere trasmessa alla Sezione in plico sigillato, recante il numero del ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento del parere. Il rinvio istruttorio è stato ritenuto necessario anche alla luce del principio, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63/2023 in adesione alla sentenza della Corte EDU, sez. I, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, secondo cui le garanzie convenzionali, incluso l’art. 6 CEDU sulla ragionevole durata dei processi, si applicano anche al ricorso straordinario.
Osservazioni
Primo motivo - Omessa comunicazione dei motivi ostativi
La censura riguarda la mancata comunicazione del preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la conseguente asserita lesione del diritto di difesa e della partecipazione procedimentale. La Sezione non si è ancora pronunciata sul motivo.
Secondo motivo - Termine di conclusione del procedimento
La censura riguarda il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 3 del d.P.R. n. 362/1994. Il ricorrente riconosce che il termine avrebbe natura ordinatoria, ma sostiene che il ritardo avrebbe imposto una condotta amministrativa idonea a garantire il rispetto sostanziale della procedura. La Sezione non si è ancora pronunciata sul motivo.
Terzo motivo - Difetto di istruttoria e motivazione
La censura riguarda l’asserita incompletezza dell’istruttoria e l’insufficienza della motivazione del diniego, ritenuto non coerente con le informazioni favorevoli provenienti dalla Questura e dal Comune di residenza. La Sezione ha disposto un’integrazione istruttoria ministeriale, senza tuttavia definire il motivo.
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione è stata formulata mediante allegazioni generiche e formule di stile, senza dimostrazione del danno grave e irreparabile. La Sezione ha riservato ogni decisione anche in sede cautelare.
Integrazione istruttoria ministeriale e riservatezza
Il Ministero dell’interno deve illustrare sinteticamente gli elementi emersi nell’istruttoria amministrativa e indicare la reale classificazione dei documenti qualificati come riservati, trasmettendo la nota in plico sigillato entro trenta giorni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
È la disposizione sulla cui base il ricorrente ha presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana.
art. 10-bis legge n. 241/1990
È invocato dal ricorrente quale fondamento dell’obbligo di comunicare i motivi ostativi prima dell’adozione del diniego; la Sezione non ha ancora deciso l’applicabilità della disposizione alla fattispecie.
art. 3 d.P.R. n. 362/1994
È richiamato in relazione al termine di definizione del procedimento di concessione della cittadinanza; la Sezione non ha ancora valutato la censura sul suo mancato rispetto.
art. 24 della Costituzione
È richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa conseguente all’omessa comunicazione dei motivi ostativi.
art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023 e della sentenza della Corte EDU, sez. I, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, le garanzie convenzionali, compresa quella relativa alla ragionevole durata, sono riferibili anche al ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, il fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali terzi.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle informazioni identificative.
art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso è trattato nell’ambito del procedimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma il procedimento è qualificato come tale.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende da elementi istruttori riservati richiamati dall’amministrazione, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e richiedere una rappresentazione sintetica degli elementi rilevanti, con modalità idonee a preservarne la riservatezza e a consentire il controllo consultivo.
- La qualificazione di documenti come riservati deve essere specificata dall’amministrazione mediante l’indicazione della loro reale classificazione, non essendo sufficiente il generico richiamo alla riservatezza degli atti.
- Le garanzie dell’art. 6 CEDU, inclusa quella relativa alla ragionevole durata del procedimento, si applicano anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, gli adempimenti istruttori disposti dal Consiglio di Stato devono essere eseguiti entro il termine assegnato.
- Quando il parere è sospeso per integrazione istruttoria, ogni decisione sulle questioni processuali, sull’istanza cautelare e sul merito resta espressamente riservata fino alla successiva trattazione.
Ricorso straordinario contro il diniego di cittadinanza italiana
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 9 settembre 2021 con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il procedimento concerne una domanda presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione cautelare del diniego.
Premesse e provvedimento impugnato
La domanda di cittadinanza era stata presentata l’8 febbraio 2017. Il decreto ministeriale, notificato il 16 settembre 2021, ha respinto la richiesta ritenendo prevalente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale, sulla base di elementi ostativi riferiti alla sicurezza della Repubblica.
Il Ministero dell’interno, nella relazione trasmessa il 13 novembre 2024, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorso è articolato in tre censure principali:
- Omessa comunicazione dei motivi ostativi: il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 della Costituzione, sostenendo che la mancata comunicazione del preavviso di diniego gli avrebbe impedito di formulare controdeduzioni e di fornire elementi utili a superare le ragioni ostative.
- Violazione del termine procedimentale: è stato invocato l’art. 3 del d.P.R. n. 362/1994, assumendo che l’amministrazione non abbia rispettato il termine di conclusione del procedimento. Il ricorrente ha riconosciuto la natura ordinatoria del termine, ma ha sostenuto che il ritardo avrebbe imposto una condotta amministrativa più diligente e comunicazioni idonee a garantire il rispetto sostanziale della procedura.
- Difetto di istruttoria e motivazione: il ricorrente ha contestato la completezza dell’istruttoria e la sufficienza della motivazione, sostenendo che la valutazione ministeriale sarebbe astratta e non coerente con le informazioni acquisite presso la Questura e il Comune di residenza, né con la condotta personale descritta come irreprensibile, onesta e retta.
Quanto alla domanda cautelare, il ricorrente ha allegato formule generiche senza dimostrare il danno grave e irreparabile.
Necessità dell’integrazione istruttoria
La Sezione non ha definito nessuno dei motivi di ricorso e non ha deciso l’istanza cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero dell’interno una nota che:
- illustri sinteticamente gli elementi emersi nell’istruttoria amministrativa;
- chiarisca la reale classificazione dei documenti indicati nella relazione ministeriale come “riservati”;
- sia trasmessa con modalità idonee a preservare la riservatezza degli atti, mediante plico sigillato recante sul frontespizio il numero del ricorso.
Il termine assegnato per la trasmissione è di trenta giorni dal ricevimento del parere.
Ragionevole durata del ricorso straordinario
La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023, che ha aderito all’indirizzo della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani c. Italia. Secondo tale orientamento, le tutele previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, compresa quella dell’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi, sono riferibili anche al ricorso straordinario.
Per prevenire il possibile pregiudizio erariale derivante dal pagamento di un indennizzo per la ritardata definizione del ricorso, la Sezione ha sottolineato la necessità che l’integrazione istruttoria sia eseguita entro il termine di trenta giorni.
Dispositivo e fase successiva
Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha sospeso l’adozione del parere, facendo salva ogni decisione in rito, in sede cautelare e nel merito, e ha rinviato la trattazione a una successiva adunanza da fissarsi dal Presidente su sollecitazione della Segreteria.
Il testo dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 529/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 530/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 532/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 533/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 534/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →