Cassazione Penale, Sentenza n. 37204/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 14/05/2024 che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva motivato il diniego con la mancata indicazione di un domicilio idoneo in Italia, informazioni negative fornite dai Carabinieri, i ripetuti tentativi infruttuosi dell'UEPE di contattare il condannato e il suo accertato trasferimento in Romania. Il ricorrente aveva invece depositato memoria (08/05/2024) dichiarando il trasferimento in Romania per ragioni di salute, indicando un domicilio in Romania e chiedendo che la misura fosse eseguita in Romania ai sensi del d.lgs. n. 38/2016, ma il Tribunale non aveva valutato tale deduzione
La decisione
Il ricorso è stato accolto in parte: la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale parzialmente carente perché non ha valutato la tardiva indicazione dell'esecuzione della misura in Romania e non ha acquisito le informazioni necessarie dalle autorità estere. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino affinché, dopo aver acquisito le informazioni necessarie dalle competenti autorità romene e verificata la concreta disponibilità a cooperare del condannato, proceda a nuovo esame in piena libertà di valutazione di merito
Norme richiamate
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38
Consente l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nello Stato membro dell'Unione europea dove il condannato ha residenza legale e abituale; ha modificato il previgente quadro che precludeva tale possibilità, assimilando l'affidamento a sanzione sostitutiva
Decisione quadro del Consiglio 2008/947/GAI del 27 novembre 2008
decisione quadro 2008/947/GAI
Stabilisce il principio di reciproco riconoscimento e cooperazione tra Stati membri per l'applicazione di misure sostitutive e di sospensione condizionale, rilevante per l'esecuzione della misura in altro Stato UE
Codice di procedura penale, art. 677, comma 2-bis
art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Impone l'obbligo di eleggere domicilio sul territorio nazionale per il condannato libero; la mancata collaborazione o l'assenza dal territorio nazionale può concorrere a giustificare il rigetto dell'istanza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 20977/15/06/2020 Rv. 279338)
Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Rv. 279338
Ribadisce l'obbligo di domicilio sul territorio nazionale e riconosce la possibilità di esecuzione della misura in altro Stato UE ai sensi del d.lgs. 38/2016; sottolinea che la mancata collaborazione con l'UEPE può giustificare il rigetto ma non esime il Tribunale dal valutare richieste di esecuzione all'estero
Ulteriori pronunce di Cassazione citate
Sez. 1, n. 16492 del 25/05/2020; Sez. 1, n. 22639 del 30/04/2024; Sez. 1, n. 25242 del 28/02/2024
Affermano che l'affidamento è assimilabile a sanzione sostitutiva e che il diniego motivato solo sulla mancata risposta dell'autorità estera è insufficiente: il Tribunale deve dettagliare l'iter seguito e verificare le possibilità concrete di cooperazione e l'effettivo impegno del condannato
Massime di principio
- La mancata indicazione di un domicilio in Italia e la scarsa reperibilità possono legittimamente influire negativamente sulla richiesta di affidamento in prova, ma non esonerano il giudice dall'esaminare la possibilità di esecuzione della misura in un altro Stato UE quando tale possibilità venga dedotta
- Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 38/2016, l'affidamento in prova può essere eseguito nello Stato membro in cui il condannato ha residenza legale e abituale; il giudice deve valutare tale opzione se proposta
- Il diniego basato sulla mancata risposta dell'autorità estera è insufficiente se il Tribunale non descrive l'iter amministrativo seguito per ottenere informazioni e non verifica se il condannato abbia effettivamente collaborato per sollecitare l'intervento delle autorità estere
- Il condannato ha un onere informativo e di diligenza nella cooperazione con l'UEPE e le autorità, ma il giudice deve comunque acquisire le informazioni necessarie dalle autorità estere prima di negare il beneficio per questo motivo
- In caso di carenze motivazionali sul punto dell'esecuzione all'estero, la corretta prassi è l'annullamento con rinvio per nuovo esame dopo acquisizione delle informazioni internazionali e verifica della cooperazione del condannato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37158/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37159/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37160/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37161/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37162/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37163/2024 del 09/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →