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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37204/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 14/05/2024 che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva motivato il diniego con la mancata indicazione di un domicilio idoneo in Italia, informazioni negative fornite dai Carabinieri, i ripetuti tentativi infruttuosi dell'UEPE di contattare il condannato e il suo accertato trasferimento in Romania. Il ricorrente aveva invece depositato memoria (08/05/2024) dichiarando il trasferimento in Romania per ragioni di salute, indicando un domicilio in Romania e chiedendo che la misura fosse eseguita in Romania ai sensi del d.lgs. n. 38/2016, ma il Tribunale non aveva valutato tale deduzione

La decisione

Il ricorso è stato accolto in parte: la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale parzialmente carente perché non ha valutato la tardiva indicazione dell'esecuzione della misura in Romania e non ha acquisito le informazioni necessarie dalle autorità estere. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino affinché, dopo aver acquisito le informazioni necessarie dalle competenti autorità romene e verificata la concreta disponibilità a cooperare del condannato, proceda a nuovo esame in piena libertà di valutazione di merito

Norme richiamate

  • decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38

    Consente l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nello Stato membro dell'Unione europea dove il condannato ha residenza legale e abituale; ha modificato il previgente quadro che precludeva tale possibilità, assimilando l'affidamento a sanzione sostitutiva

  • Decisione quadro del Consiglio 2008/947/GAI del 27 novembre 2008

    decisione quadro 2008/947/GAI

    Stabilisce il principio di reciproco riconoscimento e cooperazione tra Stati membri per l'applicazione di misure sostitutive e di sospensione condizionale, rilevante per l'esecuzione della misura in altro Stato UE

  • Codice di procedura penale, art. 677, comma 2-bis

    art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen.

    Impone l'obbligo di eleggere domicilio sul territorio nazionale per il condannato libero; la mancata collaborazione o l'assenza dal territorio nazionale può concorrere a giustificare il rigetto dell'istanza

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 20977/15/06/2020 Rv. 279338)

    Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Rv. 279338

    Ribadisce l'obbligo di domicilio sul territorio nazionale e riconosce la possibilità di esecuzione della misura in altro Stato UE ai sensi del d.lgs. 38/2016; sottolinea che la mancata collaborazione con l'UEPE può giustificare il rigetto ma non esime il Tribunale dal valutare richieste di esecuzione all'estero

  • Ulteriori pronunce di Cassazione citate

    Sez. 1, n. 16492 del 25/05/2020; Sez. 1, n. 22639 del 30/04/2024; Sez. 1, n. 25242 del 28/02/2024

    Affermano che l'affidamento è assimilabile a sanzione sostitutiva e che il diniego motivato solo sulla mancata risposta dell'autorità estera è insufficiente: il Tribunale deve dettagliare l'iter seguito e verificare le possibilità concrete di cooperazione e l'effettivo impegno del condannato

Massime di principio

  • La mancata indicazione di un domicilio in Italia e la scarsa reperibilità possono legittimamente influire negativamente sulla richiesta di affidamento in prova, ma non esonerano il giudice dall'esaminare la possibilità di esecuzione della misura in un altro Stato UE quando tale possibilità venga dedotta
  • Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 38/2016, l'affidamento in prova può essere eseguito nello Stato membro in cui il condannato ha residenza legale e abituale; il giudice deve valutare tale opzione se proposta
  • Il diniego basato sulla mancata risposta dell'autorità estera è insufficiente se il Tribunale non descrive l'iter amministrativo seguito per ottenere informazioni e non verifica se il condannato abbia effettivamente collaborato per sollecitare l'intervento delle autorità estere
  • Il condannato ha un onere informativo e di diligenza nella cooperazione con l'UEPE e le autorità, ma il giudice deve comunque acquisire le informazioni necessarie dalle autorità estere prima di negare il beneficio per questo motivo
  • In caso di carenze motivazionali sul punto dell'esecuzione all'estero, la corretta prassi è l'annullamento con rinvio per nuovo esame dopo acquisizione delle informazioni internazionali e verifica della cooperazione del condannato

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