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Sentenza

Sentenza n. 647/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -determinazione dirigenziale 19.9.2023, n. 4802, recante la revoca dell'autorizzazione unica relativa alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base legnosa, sito in Valsamoggia (BO), intestata al Consorzio Lambertini

Giustizia amministrativa202300801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'autorizzazione unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità ambientale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 208 d.lgs. 152/2006 e l'eccesso di potere per mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria, perplessità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto di avere tentato di adempiere alle prescrizioni di Arpae, ma di essere stato ostacolato dalla pluralità di provvedimenti adottati da Arpae, Regione, Vigili del Fuoco, Carabinieri per la tutela ambientale e autorità giudiziaria, nonché dal sequestro dei materiali presenti nell'impianto. Ha contestato l'assenza di inerzia, l'erroneità di alcune indicazioni relative ai materiali e ai relativi codici, l'insussistenza di un pericolo per la salute pubblica e l'ambiente e il difetto di motivazione della revoca. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ammesso, ai sensi dell'art. 54 c.p.a., la memoria difensiva tardiva di Arpae, depositata in sostituzione di un file erroneamente allegato, rilevando l'errore materiale, la mancata opposizione del ricorrente e la sua richiesta di passaggio in decisione. Nel merito ha respinto il primo motivo. Arpae aveva adottato una pluralità di diffide, una sospensione dell'autorizzazione e successive proroghe, imponendo il conferimento dei materiali presenti nell'impianto presso impianti esterni autorizzati. Il sopralluogo del 13 settembre 2023 aveva accertato la sostanziale inosservanza delle prescrizioni, con la presenza di circa 925 mc di rifiuti di diversa natura. Ai sensi dell'art. 208, comma 13, lett. c), d.lgs. 152/2006, la revoca è legittima in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida; tale presupposto è distinto e alternativo rispetto alla reiterazione di violazioni che determinino una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. Pertanto, per la revoca fondata sull'inottemperanza alla diffida non occorre dimostrare un ulteriore pericolo ambientale o sanitario. Il Consorzio non aveva formalmente impugnato le diffide e non poteva contestare in sede di impugnazione della revoca le prescrizioni già impartite. La sequenza di prima diffida, successiva diffida con sospensione dell'attività e mancato adeguamento rendeva la revoca proporzionata e adeguatamente motivata. È stato respinto anche il secondo motivo: l'omessa comunicazione di avvio non ha inciso sul diritto di partecipazione, poiché il ricorrente conosceva la situazione e il procedimento, aveva ricevuto le diffide e la sospensione e aveva interloquito con l'amministrazione presentando richieste e osservazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 208, comma 13, d.lgs. 152/2006

    “Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”.

    La revoca può essere disposta per il mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, senza che sia necessario dimostrare ulteriori situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente; tale presupposto è distinto e alternativo rispetto alla reiterazione di violazioni pericolose.

  • art. 7 l. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'atto quando il destinatario conosce la situazione procedimentale, ha già ricevuto diffide e sospensioni e ha comunque interloquito con l'amministrazione, fornendo il proprio apporto partecipativo.

  • art. 54 c.p.a.

    Il giudice può ammettere una memoria depositata tardivamente quando il ritardo dipende da un evidente errore materiale, non vi sia opposizione della controparte e siano salvaguardate le esigenze del contraddittorio.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 208, comma 13, lett. c), d.lgs. 152/2006, la revoca dell'autorizzazione alla gestione di un impianto di trattamento o recupero di rifiuti può essere disposta per il solo mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con una diffida; non è necessario, in tale ipotesi, dimostrare un'ulteriore situazione di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.
  • La sequenza di una prima diffida, di una successiva diffida con sospensione dell'autorizzazione e dell'accertata persistente inosservanza delle prescrizioni può integrare un presupposto sufficiente per la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, lett. c), d.lgs. 152/2006.
  • Il destinatario che non abbia formalmente impugnato le diffide contenenti le prescrizioni amministrative non può contestare, nell'impugnazione della successiva revoca fondata sulla loro inosservanza, la legittimità o l'eseguibilità delle prescrizioni medesime, salvo quanto dedotto specificamente contro l'atto di revoca.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'illegittimità della revoca quando il destinatario era concretamente consapevole della situazione e del possibile esito procedimentale e ha comunque interloquito con l'amministrazione, esercitando in concreto la partecipazione procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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