Sentenza del 16/10/2017 n. 5851 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cartella esattoriale - Obbligo di motivazione - Annullamento per difetto di motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella esattoriale affetta da difetto di motivazione deve essere annullata, poiché la mancata o insufficiente indicazione delle ragioni della pretesa impedisce al contribuente di conoscere le basi del recupero e di contestarlo efficacemente. Il principio è stato ricondotto alla necessità di garantire il diritto di difesa e alla natura provvedimentale della cartella.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contesta la cartella esattoriale perché priva di una motivazione adeguata e specifica. La cartella, in quanto atto amministrativo e impositivo, deve indicare chiaramente le ragioni della pretesa tributaria, consentendo al contribuente di comprendere il recupero richiesto e di predisporre tempestivamente la propria difesa davanti al giudice tributario.
Norme richiamate
Costituzione, principi sul diritto di difesa e sull'obbligo di motivazione
Gli atti impositivi devono essere motivati in modo sufficiente a permettere al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi. La Corte costituzionale ha richiamato tale esigenza nelle sentenze e ordinanze citate.
Corte costituzionale, sentenza n. 229/1999
Richiamata quale conferma del principio secondo cui la pretesa tributaria deve essere conoscibile e adeguatamente motivata.
Corte costituzionale, ordinanza n. 117/2000
Richiamata a sostegno dell'obbligo di motivazione degli atti tributari e della tutela del diritto di difesa del contribuente.
Cassazione civile, sentenza n. 15638/2004
Richiamata per il principio secondo cui la cartella esattoriale deve consentire al contribuente di conoscere specificamente le ragioni della richiesta tributaria.
Cassazione civile, sentenza n. 26330/2009
Conferma l'obbligo di motivazione della cartella esattoriale e la rilevanza del difetto motivazionale ai fini dell'annullamento dell'atto.
Massime di principio
- Una cartella esattoriale deve indicare in modo comprensibile il tributo, il periodo d'imposta, la base della pretesa, gli importi richiesti e gli eventuali atti presupposti.
- Il semplice richiamo generico a precedenti atti o a dati contabili non è sufficiente se non consente al contribuente di ricostruire concretamente l'origine e le ragioni del debito.
- Il difetto di motivazione può costituire un autonomo motivo di impugnazione e portare all'annullamento della cartella quando compromette effettivamente la possibilità di difesa.
- La motivazione può anche risultare da un atto precedente richiamato nella cartella, ma tale atto deve essere conoscibile dal contribuente e il richiamo deve essere specifico e idoneo a rendere comprensibile la pretesa.
- In una situazione analoga occorre verificare tempestivamente il termine per ricorrere e contestare la cartella evidenziando quali elementi essenziali siano mancanti o incomprensibili.
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