Cassazione Penale, Sentenza n. 42308/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona (che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado) deducendo vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge per mancata assunzione di prove testimoniali decisive (artt. 190, 468, 495 e 507 c.p.p. e art. 6 CEDU) e per travisamento degli atti e delle risultanze istruttorie (artt. 516 e 522 c.p.p.). Successivamente la difesa ha trasmesso la remissione della querela effettuata dalla persona offesa Luana Rossini, accettata dalla ricorrente, chiedendo l'annullamento della sentenza per estinzione del reato (art. 620 c.p.p. lett. a).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto la richiesta di discussione orale, ha verificato l'intervenuta remissione della querela accettata dalla ricorrente e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. Ha inoltre disposto che le spese del procedimento siano a carico della querelata Primetta Cacciamani (art. 340, comma 4, c.p.p.). La Corte ha rilevato che, trattandosi di causa estintiva, non vanno esaminati i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La remissione della querela, accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato; tale causa estintiva deve essere rilevata dal giudice di legittimità e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza penale.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
In caso di annullamento per estinzione del reato, il giudice della cassazione può porre a carico dell'imputato le spese del procedimento.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa per chiedere l'annullamento della sentenza in ragione dell'estinzione del reato per remissione della querela.
art. 660 cod. pen.
Norma in relazione alla quale la ricorrente era stata condannata in primo grado (pene per contravvenzioni di disturbo).
artt. 190, 468, 495, 507, 516, 522 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU
Norme e principio della CEDU invocate dalla difesa per denunciare vizi di motivazione, mancata assunzione di prove e violazione del diritto a un giusto processo; tuttavia, essendo intervenuta l'estinzione del reato, tali censure non sono state esaminate dalla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La remissione della querela accettata dal querelato estingue il reato anche se intervenuta in pendenza dei termini per il ricorso per cassazione; il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla d'ufficio quando il ricorso è tempestivo.
- Se il reato è estinto per remissione della querela, la sentenza penale va annullata senza rinvio e le questioni di merito e i vizi di motivazione non sono più esaminati.
- Le statuizioni civili direttamente collegate al reato estinto vengono travolte dall'estinzione del reato.
- L'accoglimento della remissione della querela richiede una manifestazione formale della persona offesa e l'accettazione del querelato; la tempestività del ricorso per cassazione è essenziale perché la causa estintiva sia rilevata.
- Anche se il reato viene estinto, il giudice può comunque imporre le spese processuali all'imputato/querelato secondo le norme procedurali (art. 340 c.p.p.).
- Le doglianze procedurali o sull'assunzione delle prove devono essere tempestivamente dedotte, ma possono rimanere ininfluenti se si verifica una causa estintiva sopravvenuta.
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