Sentenza del 21/02/2018 n. 371 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Litisconsorzio facoltativo tra Ente impositore ed Agente della Riscossione - Chiamata in causa dell'Ente impositore da parte dell'Agente per la Riscossione - Modalità e termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il litisconsorzio facoltativo tra ente impositore e Agente della Riscossione e, in particolare, la chiamata in causa dell’ente impositore da parte dell’agente. Se il contribuente contesta vizi non riferibili esclusivamente alla regolarità o validità degli atti esecutivi, ma attinenti alla pretesa tributaria o al rapporto sostanziale, l’Agente della Riscossione deve chiamare in causa l’ente impositore per evitare di rispondere delle conseguenze della lite. La mancata citazione originaria dell’ente impositore da parte del contribuente non rende inammissibile la domanda, poiché tra ente creditore e concessionario non sussiste un litisconsorzio necessario.
La decisione
La mancata partecipazione dell’ente impositore non impone al giudice di ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio. Spetta all’Agente della Riscossione, qualora intenda evitare conseguenze a proprio carico, chiamare in causa l’ente nei modi e nei termini processuali previsti. Se l’agente non si costituisce entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, non può sollevare eccezioni processuali non rilevabili d’ufficio. Il principio tutela quindi il contribuente dall’inammissibilità della domanda e pone sull’agente l’onere di attivare il coinvolgimento dell’ente impositore quando la contestazione riguarda profili non esclusivamente esecutivi.
Norme richiamate
Art. 39 D.Lgs. n. 112/1999
Disciplina la responsabilità nei rapporti tra ente impositore e concessionario della riscossione. Quando il contribuente contesta vizi riferibili alla pretesa tributaria o ad aspetti non esclusivamente imputabili agli atti esecutivi, il concessionario deve chiamare in causa l’ente impositore se vuole evitare di rispondere degli effetti della controversia.
Termine di costituzione dell’Agente della Riscossione
sessanta giorni dalla notifica del ricorso
La costituzione tardiva impedisce all’Agente della Riscossione di sollevare eccezioni processuali disponibili soltanto su istanza di parte e non rilevabili d’ufficio.
Massime di principio
- La mancata citazione dell’ente impositore da parte del contribuente non comporta, di regola, l’inammissibilità del ricorso, perché tra ente creditore e Agente della Riscossione non vi è litisconsorzio necessario.
- Quando la contestazione riguarda l’esistenza, la validità o la legittimità della pretesa tributaria, l’Agente della Riscossione deve valutare la chiamata in causa dell’ente impositore; in mancanza, può sopportare le conseguenze della decisione.
- Quando la contestazione riguarda esclusivamente la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi compiuti dall’agente, la responsabilità può ricadere direttamente sull’Agente della Riscossione senza necessità di coinvolgere l’ente creditore.
- Il giudice non deve integrare d’ufficio il contraddittorio con l’ente impositore, salvo che una specifica disposizione o la struttura concreta della controversia imponga diversamente.
- L’Agente della Riscossione deve rispettare il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso per costituirsi e proporre tempestivamente le eccezioni processuali non rilevabili d’ufficio.
- In una situazione analoga è quindi essenziale individuare quale soggetto abbia commesso la violazione contestata e verificare tempestivamente la costituzione dell’agente e l’eventuale chiamata in causa dell’ente impositore.
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