Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1990/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio-rigetto del Comune di Milano formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata in data 28 novembre 2025; e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti richiesti; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione degli atti richiesti.

Giustizia amministrativa202600505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso a un piano particolareggiato, alla relativa convenzione urbanistica e ai successivi titoli edilizi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha presentato al Comune di Milano un'istanza di accesso agli atti per ottenere copia del piano particolareggiato, della relativa convenzione urbanistica e dei successivi titoli edilizi riguardanti un immobile di cui era divenuta proprietaria. Deduceva l'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi per mancata risposta entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e chiedeva l'accertamento del diritto di accesso, con conseguente condanna dell'amministrazione all'ostensione della documentazione.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso e prima della camera di consiglio, il Comune di Milano ha depositato una relazione comunicando di avere consegnato alla ricorrente la documentazione richiesta. Il difensore della ricorrente ha dichiarato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accesso era stato integralmente soddisfatto. Le spese di giudizio sono state compensate, anche in considerazione della disponibilità manifestata dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La mancata risposta dell'amministrazione entro trenta giorni sull'istanza di accesso determina il silenzio-rigetto, impugnabile davanti al giudice amministrativo; nel caso concreto, la successiva ostensione ha fatto venir meno l'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso contro il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, l'amministrazione consegna integralmente la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La consegna della documentazione richiesta nel corso del giudizio di accesso elimina l'interesse concreto e attuale all'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rigetto e alla condanna all'ostensione, purché l'accesso risulti integralmente soddisfatto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.