Cassazione Penale, Sentenza n. 29997/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli (29/10/2021) che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (21/09/2021) relativa ai reati indicati negli artt. 416-bis e 648-bis c.p. La difesa deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.) relativi al riconoscimento dell'aggravante di agevolazione mafiosa: si contestava la basilarità su elementi congetturali o non univoci (condanna non irrevocabile del coniuge, contenuto ambiguo di conversazioni intercettate, assenza di identificazione dei destinatari finali delle somme), l'asserita contraddittorietà rispetto al diverso trattamento di altri indagati, e la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari (incensuratezza e brevità della condotta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero già affrontate e valutate in sede di riesame e che la valutazione degli indizi e l'interpretazione delle intercettazioni rientrino nell'area di cognizione dei giudici di merito e non siano sindacabili in sede di legittimità salvo travisamento incontestabile. Ha confermato la sussistenza, a livello di qualificata probabilità, dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., sulla base della continuità dell'attività di confezionamento e consegna di pacchi di denaro, del ruolo centrale dell'abitazione familiare come centro di raccolta e smistamento, della necessità di una 'autorizzazione' del clan per l'attività illecita e dell'assenza di spiegazioni alternative ragionevoli circa la destinazione delle somme. Ha altresì ritenuto infondate le censure sulle esigenze cautelari, considerando non superata la presunzione di pericolosità alla luce di elementi personali e comportamentali della ricorrente. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; disposizione di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Riconosciuta l'aggravante dell'agevolazione mafiosa quando la condotta dell'imputato contribuisce a un vantaggio o è svolta con il controllo/autorità del clan; non è necessaria la prova di una controprestazione materiale inmediata, può ritenersi dalla continuità dell'attività e dall 'autorizzazione' implicita del sodalizio.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul riciclaggio, richiamata come fattispecie materiale oggetto dell'incolpazione (confezionamento e trasferimento di ingenti somme di denaro).
art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come motivo di cassazione relativo a presunte violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte precisa i limiti dell'esame di legittimità rispetto alle questioni di fatto e all'interpretazione delle prove.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura difensiva in relazione alla corretta applicazione della legge penale e alla motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistente travisamento della prova ai sensi di giurisprudenza consolidata.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione sui provvedimenti cautelari e sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la motivazione del riesame adeguata rispetto a tali requisiti.
art. 292 cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato è stato ritenuto conforme al modello di motivazione previsto per le ordinanze cautelari, con spiegazione analitica degli elementi indiziari e della qualificata probabilità richiesta.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato come modello interpretativo rispetto al contenuto motivazionale degli atti cautelari cui si è adeguato l'art. 292 con gli adattamenti necessari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e per la statuizione sulla sanzione a carico dell'impugnante in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale applicata per la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.
Massime di principio
- Le valutazioni indiziarie e l'interpretazione delle intercettazioni svolte dai giudici del merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione: occorre dimostrare un travisamento della prova manifestamente decisivo e incontestabile.
- Per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, non è indispensabile la prova di una controprestazione materiale; può essere sufficiente la prova di una continuità di condotte che agevolano il sodalizio e di un rapporto di subordinazione o di autorizzazione implicita del clan.
- In materia di misure cautelari il giudizio richiesto è di 'qualificata probabilità' e non di certezza: motivazioni che mostrino convergenza di indizi possono essere adeguate anche in assenza di prova piena.
- Le censure generiche (es. 'incensuratezza', 'breve durata' della condotta) sono inefficaci se non corredate da elementi specifici che contrastino la presunzione di pericolosità relativa collegata a fattispecie aggravate, come quelle di tipo mafioso.
- Quando si contesta la motivazione del provvedimento cautelare è necessario articolare censure precise e riferite a punti decisivi; la mera affermazione di contraddittorietà o illogicità senza elementi nuovi rende l'impugnazione inammissibile.
- L'omissione di motivazione su punti non rilevanti o manifestamente infondati non assume rilievo quando l'eventuale accoglimento non produrrebbe esito favorevole in sede di rinvio: ciò può rendere il ricorso per Cassazione inammissibile per carenza d'interesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29972/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29975/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29976/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29977/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29978/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29980/2022 del 28/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →